Responsabilità da sinistro stradale e inammissibilità del riesame probatorio in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 7370 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risultanze probatorie ai fini della ricostruzione delle modalità di un incidente stradale e dell’accertamento dell’efficienza causale spiegata dal comportamento dei conducenti coinvolti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso con cui si prospetti una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, sollecitando un complessivo riesame delle emergenze istruttorie, è inammissibile. Il motivo che, pur intestato come omesso esame di un fatto decisivo, richieda un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio esula dall’ipotesi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che postula un fatto inteso in senso fenomenico, con esclusione di questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie.
Il Fatto
Un motociclo, condotto da un giovane con un trasportato a bordo, urtava contro l’autovettura che proveniva da una via perpendicolare e impegnava il crocevia. Nell’impatto perdevano la vita il conducente del motoveicolo e il passeggero.
I genitori e le sorelle del conducente deceduto chiedevano la condanna solidale del proprietario dell’auto e della relativa compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In separata controversia, il fratello dell’altro deceduto agiva nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia, per la mancanza di copertura del motociclo. Riunite le liti, il Tribunale rigettava le domande e la Corte di Appello disattendeva il gravame dei congiunti del conducente, che ricorrevano per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il mancato perfezionamento della notifica del ricorso a uno dei litisconsorti pretermesso, evocato ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.. Rileva che tale questione non assume rilievo, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte in seguito.
Sul punto, il Collegio ricorda che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti di ostacolo alla sollecita definizione, tra cui l’inutile dispendio di attività e formalità superflue. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica o per l’integrazione del contraddittorio risulterebbe superflua, traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
Nel merito, il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 145 del codice della strada, censurando l’attribuzione della responsabilità alla elevata velocità del motociclo, mentre il secondo reitera la contestazione come omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La Corte ricostruisce l’accertamento compiuto dal giudice di merito: l’auto aveva arrestato la marcia allo STOP e l’aveva ripresa, con il punto di collisione a circa sette metri; il conducente doveva affidarsi allo specchio parabolico del lato opposto, che non consentiva di avvistare la moto, distante circa centoquarantasette metri; la velocità del motoveicolo, in base alle tracce di frenata e strisciamento, era notevolmente superiore al limite di quaranta km/h.
Il primo motivo, osserva la Corte, prospetta una ricostruzione alternativa della vicenda senza indicare la fonte di prova della dedotta omissione, risolvendosi in una richiesta di riesame delle emergenze istruttorie, attività estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo, a dispetto dell’intestazione, esula dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e richiede un nuovo e non consentito apprezzamento del compendio istruttorio. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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