Inammissibile il ricorso che contrappone una diversa interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 7497 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto costituisce un’accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione dei canoni ermeneutici ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente che lamenti la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. non può limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella accolta dalla sentenza impugnata, ma deve indicare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici.

Il Fatto

Una società, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma trattenuta a titolo di penale, nell’ambito di un appalto per la fornitura di frutta e verdura alle scuole.

La Corte d’appello di Roma respinse sia il gravame principale dell’amministrazione sia quello incidentale della società, confermando in larga parte la decisione di prime cure. Ricorre allora in Cassazione la società; l’amministrazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte premette alcune regole generali. Poiché il giudizio d’appello era stato introdotto anteriormente alla riforma, trova applicazione il vizio di omesso esame nella sua lettura più restrittiva, con l’esclusione di qualsiasi rilievo del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Quanto al vizio di violazione di legge, la Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, riferibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Sul ricorso principale, i primi tre motivi, tutti vertenti sull’interpretazione del contratto, sono dichiarati inammissibili. La Corte osserva che il ricorrente non evidenzia un effettivo contrasto tra l’approdo ermeneutico raggiunto e i canoni legali, ma si limita a contrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito, senza offrire un costrutto argomentativo idoneo a dimostrarne l’infondatezza. L’interpretazione accolta è una delle possibili e risulta quindi incensurabile.

Quanto ai motivi relativi al riparto dell’onere probatorio, la Corte ne rileva l’inammissibilità per il carattere apodittico e il carente confronto con le argomentazioni impugnate, richiamando il principio per cui grava sul debitore la prova del corretto adempimento. In tema di riduzione della penale, l’apprezzamento della sua eccessività e la misura dell’equità rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se non per profili motivazionali.

Il ricorso incidentale è respinto: il vizio di omessa pronuncia presuppone il difetto di qualsiasi provvedimento sulla domanda, mentre nella specie il motivo era stato esaminato e disatteso; la doglianza sull’art. 115 cod. proc. civ. non è pertinente; la motivazione, seppur sintetica, non è apparente né contraddittoria.

Il ricorso principale è dunque dichiarato inammissibile e quello incidentale respinto, con integrale compensazione delle spese e attestazione, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *