Revoca del permesso di lungo soggiorno e pericolosità sociale del familiare violento (TAR Lombardia n. 3406 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, presuppone un giudizio di pericolosità sociale attuale e concreto dello straniero, sorretto da motivazione articolata che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, senza alcun automatismo conseguente alle condanne penali. Il giudizio è legittimo quando l’Amministrazione dia conto di una pluralità di circostanze di fatto, tra cui provvedimenti cautelari e indagini per reati ostativi, che concorrono a sostenerlo. La valorizzazione dei legami familiari è esclusa quando i fatti ascrivibili a fattispecie di reato siano stati commessi proprio a danno dei familiari, risultando già minata l’unità familiare che il ricorrente invoca.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo rilasciato nel 2014 per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano, il 2 luglio 2021, ha disposto la revoca del titolo. L’Amministrazione è pervenuta a un giudizio di pericolosità sociale sulla base di una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., di indagini per i reati di cui agli artt. 609-bis e 612-bis cod. pen., di un arresto per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e di ulteriori denunce.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimo automatismo e la mancata valutazione dei vincoli familiari, essendo padre di minori. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, anticipandone l’infondatezza. Il paradigma normativo dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 richiede che diniego e revoca siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale con motivazione articolata su più elementi, non limitata alla condanna, ma estesa alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo.
Il Tribunale ritiene che la Questura abbia rispettato tale paradigma. L’Amministrazione, lungi dall’operare in modo automatico, dà conto di plurime circostanze di fatto che sostengono pienamente il giudizio espresso. Rileva anzitutto quanto considerato dal GIP nell’ordinanza di divieto di avvicinamento del 1° luglio 2021, che ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave in ordine ai fatti riferiti dalla persona offesa, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per atti persecutori, anche attraverso le dichiarazioni di più soggetti informati.
La Questura ha inoltre considerato l’arresto per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e la denuncia per porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Sussiste dunque una pluralità di elementi correttamente valutati a sostegno del giudizio di pericolosità.
Quanto ai vincoli familiari, il Collegio osserva che la condotta del ricorrente, che ha determinato nei confronti della ex moglie e dei figli minori una profonda sofferenza, impedisce la loro valorizzazione. Non può essere riconosciuta l’effettività dei vincoli familiari quando i fatti ascrivibili a fattispecie di reato siano stati commessi proprio a danno dei familiari, risultando già minata quell’unità familiare che il ricorrente rivendica. Il Collegio richiama sul punto TAR Brescia, sez. II, n. 1025 del 2019 e TAR Trento, sez. I, n. 165 del 2019.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della vicenda sostanziale.
Nota della Redazione
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