Concorso docenti: impugnazione del solo atto lesivo e sindacato sul quesito errato (Cons. Stato n. 9516 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per l’accesso all’insegnamento, il candidato che contesti la mancata attribuzione del punteggio a una risposta ritenuta corretta non è tenuto a impugnare gli atti di predisposizione dei quesiti né i quadri di riferimento, poiché il vizio attiene alla valutazione della singola prova e non alla fase preparatoria, ascritta a un organo distinto e privo di rapporti con la commissione esaminatrice. Il giudice amministrativo, in presenza di un principio di prova, verifica direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche e la correttezza del criterio applicativo, senza sostituirsi alla discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione. Le eccezioni assorbite in primo grado possono essere riproposte solo nel termine decadenziale di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., con decadenza rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
L’appellante partecipava al concorso ordinario per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, indetto con D.D. n. 499/2020 e integrato dal D.D. n. 23/2022, per una classe di concorso relativa all’Umbria. Nella prova scritta, a quiz a risposta multipla su computer, conseguiva 68 punti, inferiori alla soglia minima di 70 prevista dal bando, e non veniva ammessa alla prova orale.
Impugnava l’esito davanti al TAR Umbria, contestando la sola risposta al quesito n. 25 sull’epoca di adozione della Marsigliese come inno nazionale francese. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando d’ufficio che la candidata non aveva impugnato gli atti di predisposizione dei quesiti e i quadri di riferimento della Commissione nazionale, qualificati come presupposti vincolanti. Assorbita l’eccezione di incompetenza territoriale, l’appellante ha riproposto le censure in secondo grado; il Consiglio di Stato ha disposto integrazione del contraddittorio e verificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie il primo gruppo di censure. Il vizio dedotto non investe la formulazione del quesito, ma la valutazione della risposta data: la questione riguarda esclusivamente la risposta, non chi ha formulato la domanda né le modalità della prova. Ne discende che non sussisteva alcun onere di impugnare atti ulteriori rispetto all’atto effettivamente gravato.
Il Collegio esclude il rapporto di presupposizione posto a base della sentenza. I quadri di riferimento disciplinano i criteri di predisposizione dei quesiti e non contengono indicazioni sulle risposte corrette, che sarebbero impossibili perché pubblicati dieci giorni prima della prova ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.m. n. 326/2021. La relazione ministeriale conferma la distinzione tra attività della Commissione nazionale e della Commissione esaminatrice, con l’assenza di rapporti tra i due organismi.
Un’eventuale estensione dell’impugnazione contrasterebbe con il principio di conservazione degli atti giuridici: l’effetto retroattivo dell’annullamento comporta la rinnovazione del procedimento, con salvezza degli effetti degli atti endoprocedimentali non inficiati dai vizi accertati, come affermato da Sez. VII n. 4969 del 2024 e da Sez. VI n. 11038 del 2023.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, riproposta dal Ministero nella relazione depositata il 10 giugno 2024, la Sezione la ritiene preclusa per decadenza: il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello, avvenuta il 22 luglio 2022, era ampiamente spirato, con richiamo a Sez. II n. 7162 del 2024. L’eccezione è comunque infondata nel merito, per rinvio alla sentenza n. 7421/2024.
Nel merito la Corte richiama i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali, ammesso per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, con verifica diretta della credibilità razionale delle operazioni tecniche. La verificazione ha confermato la correttezza della risposta data dalla candidata, con richiamo alle decisioni della Convention del 1793 e del 14 luglio 1795; le conclusioni valgono comunque sul piano del fatto notorio. Non persuade la tesi ministeriale sulla formalizzazione del 1879, che riguarda un profilo diverso da quello richiesto. Accolta la risposta, spettano i due punti aggiuntivi e la candidata raggiunge la soglia con superamento della prova di resistenza; l’appello è accolto con annullamento dell’esclusione.
Nota della Redazione
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