Verande in zona vincolata e condono: demolizione doverosa senza autorizzazione paesaggistica (TAR Sicilia n. 1934 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di opere edilizie senza autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 rende l’ordinanza di demolizione atto vincolato e doveroso, anche quando le opere siano astrattamente riconducibili all’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003. Il mero decorso del tempo tra commissione dell’abuso e adozione dell’ingiunzione non fonda alcun affidamento tutelabile, perché l’ordinamento protegge solo quello incolpevole. La pendenza di un’istanza di condono ex l. n. 326/2003 inibisce qualsiasi attività eccedente la mera conservazione del bene. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento e l’assenza di punti controversi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli ingiungeva la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi per una serie di opere realizzate senza titolo edilizio su un fabbricato: chiusura di terrazzi con muratura, infissi e copertura in legno e tegole, realizzazione di tettoie, sostituzione della copertura prevista in progetto e chiusura di un ulteriore terrazzo.

Il Comune non si costituiva in giudizio. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili, contestando in particolare la qualificazione delle opere, il lungo tempo trascorso dall’abuso e i vizi procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è plurimotivato: le opere sono state eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Questa circostanza assume rilievo assorbente rispetto alla stessa qualificazione delle opere.

Anche a voler ricondurre gli interventi nell’alveo dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003, osserva il Collegio, resta necessaria la previa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. In sua assenza l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e doveroso, privo di margini di discrezionalità.

Il Collegio aggiunge che il fabbricato è oggetto di un’istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003: ciò inibisce qualsiasi attività eccedente la mera conservazione del bene, secondo il richiamo a T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 27 giugno 2022, n. 2092.

Il primo motivo è infondato: il lungo lasso di tempo tra abuso e ingiunzione non legittima l’affidamento del privato, perché l’ordinamento tutela solo quello incolpevole (Cons. Stato, sez. VII, 24 marzo 2023, n. 3011). Il secondo, terzo e quarto motivo cadono parimenti: le opere restano prive di autorizzazione paesaggistica, con conseguente dovere di demolizione, salva la possibilità di accertamento postumo di conformità ex art. 20, comma 5, l.r. n. 4/2003 e artt. 167, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, e senza spazio per la fiscalizzazione dell’abuso (T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 12 gennaio 2022, n. 43).

Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR la ritiene irrilevante ex art. 21-octies della l. n. 241/1990, per la natura vincolata del provvedimento e l’assenza di punti controversi sull’epoca e la consistenza dell’abuso (Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212). Il ricorso è quindi rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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