Contratto autonomo di garanzia e restituzione dell’importo escusso (Cass. civ. Sez. II n. 8900 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo che risulti un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione. In tale ipotesi il garante che abbia pagato non è surrogato nei diritti del creditore e può ottenere l’immediata restituzione della somma erogata dal debitore garantito, sul quale ricade l’onere di recuperare dal beneficiario le somme indebitamente incassate. Il debitore è pertanto legittimato a ripetere la somma dal beneficiario solo se l’abbia effettivamente restituita al garante: il regresso della banca costituisce elemento costitutivo della pretesa restitutoria, con il relativo onere di allegazione e prova. Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome, l’infondatezza di una sola rende inammissibili le censure sulle altre.

Il Fatto

La società appaltatrice conveniva in giudizio il committente davanti al Tribunale di Bolzano per accertare l’illegittimità dell’escussione di una fideiussione bancaria a prima richiesta e ottenere la restituzione di quanto riscosso. Le parti avevano stipulato due contratti separati per la fornitura, il montaggio e la manutenzione di un impianto fotovoltaico, con garanzia di una produzione minima annua per tre anni. Nei primi inverni la produzione era risultata inferiore alle attese e il committente aveva escusso la garanzia. Secondo l’attrice l’escussione era illegittima perché il committente non aveva liberato i moduli dalla neve, come invece gli sarebbe spettato.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava, rilevando che il committente non aveva mai restituito l’importo alla banca garante e che il rimborso costituiva elemento costitutivo della pretesa restitutoria. La società ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, per connessione. Richiamando un proprio orientamento, riafferma che la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è incompatibile con il principio di accessorietà della fideiussione e qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia. In tal caso la banca garante non può agire in regresso verso il beneficiario né opporgli le eccezioni del rapporto principale, salvo l’exceptio doli.

Il collegio ricostruisce la struttura trilatera del rapporto. Poiché l’autonomia del contratto di garanzia esclude la surrogazione del garante che ha pagato, questi può agire in rivalsa verso il debitore, il quale può opporgli solo l’exceptio doli. Il debitore, a sua volta, può chiedere la ripetizione al beneficiario soltanto se abbia effettivamente rimborsato il garante. Da qui la conseguenza: sul debitore garantito ricade l’onere di recuperare dal beneficiario le somme indebitamente incassate.

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito corrisponde alle stesse conclusioni rassegnate dalla ricorrente, che aveva chiesto di accertare l’illegittimità della riscossione e la restituzione dell’importo. Anche l’inadempimento imputato al committente per non aver rimosso la neve era diretto ad accertare l’illegittima escussione della garanzia.

La censura contro la prima ratio decidendi è infondata: la ricorrente non aveva mai allegato né provato il regresso della banca nei suoi confronti, elemento costitutivo della domanda. Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti, né la specificità può desumersi dai documenti prodotti, non potendosi porre a carico del convenuto l’onere di contestare fatti costitutivi non allegati.

Il rigetto del motivo relativo alla prima ratio, idonea da sola a sorreggere la decisione, rende inammissibili le restanti censure. La Corte ribadisce che, in caso di plurime rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulle altre. Le residue doglianze sono comunque inammissibili perché tendono a confutare l’interpretazione del contratto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici, non sufficientemente specificata. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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