Interposizione soggettiva e trust: onere di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 9095 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto allorché, in base a presunzioni, egli ne risulti l’effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale. Ciò che rileva, ai fini tributari, è il possesso del reddito attribuito a terzi, configurabile anche quando il soggetto interposto sia un trust. È inammissibile il ricorso per cassazione che, per l’articolazione confusa e meramente descrittiva, non indichi le norme di legge asseritamente violate né i passaggi motivazionali della sentenza gravata che si assumono errati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.. Le valutazioni sull’interpretazione delle clausole contrattuali e sull’attendibilità delle dichiarazioni di terzi costituiscono prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno di imposta 2007, accertava redditi da capitale non dichiarati e determinava maggiore IRPEF, comprensiva di sanzioni. L’atto traeva origine da una segnalazione dell’Ufficio Centrale Antifrode: le partecipazioni delle società del gruppo riconducibile al contribuente erano confluite, mediante cessione, in una società di diritto elvetico segregata in un trust di diritto inglese.

Secondo l’Ufficio, la costituzione del trust costituiva un artificio volto a una mera interposizione nel possesso di beni e redditi, stante la permanenza in capo al contribuente dei poteri di gestione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ravvisando la natura fittizia del trust e attraendolo alla residenza italiana ex art. 73, comma 3, t.u.i.r.. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, attribuendo rilievo preponderante alla coincidenza tra disponente e beneficiario e alla continuità del controllo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto, i motivi di censura non sono rubricati né specificati: manca del tutto l’indicazione delle norme di diritto violate, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La trattazione in diritto ha contenuto meramente riepilogativo delle vicende societarie, rivolgendo le critiche essenzialmente all’Amministrazione finanziaria e non alla sentenza impugnata.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, quale principio generale del diritto processuale. La sua inosservanza espone il ricorrente a inammissibilità quando pregiudica l’intelligibilità delle questioni e rende confuse le censure, ridondando nella violazione dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. L’onere di specificità impone di indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Nel merito della tesi di fondo, il contribuente sosteneva che il trust fosse effettivo e reale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Anche tale censura è inammissibile: da un lato investe valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, quali l’interpretazione delle clausole e l’attendibilità delle dichiarazioni di terzi; dall’altro, la norma imputa al contribuente i redditi intestati ad altri senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, rilevando il possesso del reddito come situazione di fatto, provabile anche per indizi.

Ne deriva che il soggetto tenuto agli obblighi di monitoraggio era il contribuente, quale titolare effettivo dei redditi. La modifica dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990 operata dalla l. n. 97/2013, che ha esteso l’obbligo di dichiarazione ai titolari effettivi, è nella specie irrilevante: il contribuente era detentore diretto di attività estere, stante la natura fittizia del trust, e rispondeva già in base al testo originario della norma. Inammissibili risultano anche le censure sulla quantificazione delle disponibilità finanziarie e sulla misura delle sanzioni, investendo accertamenti di merito e difettando di una disamina dei parametri di non proporzionalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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