Fermo amministrativo su autovettura e onere della prova della strumentalità professionale (Cass. civ. Sez. V n. 9097 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fermo amministrativo su autovettura, il nesso di strumentalità tra il bene e l’attività lavorativa svolta dal debitore deve essere provato da chi lo afferma. La valutazione del giudice di merito circa l’assolvimento di tale onere è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua. La contemporanea proposizione, nel medesimo motivo, di censure ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e di vizi motivazionali ex n. 5 rende il motivo inammissibile per sovrapposizione di mezzi eterogenei, salvo che il ricorrente evidenzi con specificità la trattazione separata delle doglianze.
Il Fatto
Il contribuente, avvocato, impugna il preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura fondato su plurime cartelle esattoriali. Il ricorso è respinto in primo grado e la decisione è confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Propone quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo l’ultrapetizione del giudice d’appello, l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle norme sulla notifica e sul fermo, e l’assenza del nesso di strumentalità tra il veicolo e la professione forense.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale non ha trascurato la sentenza della commissione provinciale che aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione a ruolo relativa a una sola cartella, ma ne ha correttamente limitato la portata: le altre cartelle poste a fondamento del preavviso restano efficaci. Nessuna ultrapetizione è ravvisabile, poiché il giudice d’appello si è limitato a negare rilievo a un argomento prospettato dallo stesso contribuente.
Il secondo motivo è inammissibile per l’operare del limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, essendo l’appello depositato il 21.07.2015. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse, richiamando la Corte i precedenti Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. n. 11439 dell’11/05/2018. Il motivo difetta altresì di autosufficienza.
Il terzo motivo è inammissibile per la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la stessa questione sotto i profili incompatibili della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, come affermato dai precedenti Cass. n. 32952 del 2019, Cass. n. 24901 del 2019 e Cass. n. 26874 del 2018. Il motivo peraltro non si confronta con la autonoma ratio decidendi della CTR sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Il quarto motivo è inammissibile: la Corte territoriale non ha escluso in astratto la possibile strumentalità del veicolo rispetto all’attività professionale, ma ha ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sul contribuente con valutazione motivata e non censurabile in legittimità. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, non confrontandosi con l’autonoma ratio fondata sull’art. 156 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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