Attività professionale nella struttura di una società di revisione: niente IRAP senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12476 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Non sono soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio, o della quale è unico committente, non realizza il presupposto impositivo, essendo necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi. La titolarità di una quota di partecipazione nella società non assume rilievo, poiché la responsabilità dell’organizzazione fa capo al distinto soggetto giuridico.
Il Fatto
Il contribuente, socio di una società di revisione, presentava istanze di rimborso dell’IRAP versata per le annualità dal 2014 al 2017, deducendo di aver svolto l’attività professionale di consulente esclusivamente nell’ambito della struttura organizzativa della società di revisione, unico suo committente, senza disporre di una propria autonoma organizzazione. Le istanze si basavano sull’assenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li rigettava. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, confermando la pronuncia di prime cure, attribuiva rilievo, ai fini della verifica della sussistenza dell’autonoma organizzazione, al personale e alle strutture organizzative della società di revisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9451 del 2016 e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Per l’assoggettabilità ad IRAP non è sufficiente che il lavoratore autonomo sia inserito in una struttura organizzata, ma è necessario che egli sia anche il titolare e il responsabile di quella organizzazione, potendo disporre dei beni strumentali e del personale.
Nel caso di specie, è incontroverso che il contribuente non occupasse dipendenti e non disponesse di una propria organizzazione, essendo stabilmente inserito in quella facente capo alla società di revisione, la quale ne era l’unica responsabile organizzativa. La Corte precisa che non rileva che il professionista si avvalesse di tale organizzazione, né che questi potesse impartire direttive nell’ambito del singolo incarico: ciò che conta è che la titolarità e la responsabilità organizzativa facessero capo ad un soggetto giuridico distinto. In tal senso, la Cassazione richiama il principio consolidato, enunciato anche per il socio di società di revisione, secondo cui i compensi percepiti per l’attività svolta avvalendosi dell’apparato strumentale del committente non integrano il presupposto impositivo.
La Corte esclude altresì che la qualità di socio possa giustificare l’imposizione, poiché la struttura organizzativa resta riferibile alla società, non al singolo professionista. La pronuncia si inserisce in un filone interpretativo ormai costante, come dimostrano i numerosi arresti richiamati (tra cui Cass. n. 26702 del 2024 e le recentissime Cass. nn. 30281, 30284 e 30287 del 2025), e declina il principio generale dell’autonoma organizzazione in relazione al rapporto tra professionista e società di capitali.
Conseguentemente, il ricorso viene accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito. Il giudice di legittimità accoglie la domanda di rimborso originaria, fatta salva la rinuncia parziale del contribuente alla somma di € 868,00 per l’annualità 2014, oggetto di eccezione di decadenza. L’Agenzia delle Entrate è condannata alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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