Sanzione disciplinare e recupero compensi per incarichi non autorizzati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10094 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la riduzione delle somme che il dipendente deve versare all’amministrazione per incarichi extraistituzionali non autorizzati, quando sia correlata all’esclusione dell’illegittimità di alcuni degli incarichi inizialmente contestati, impone al giudice di merito di verificare la proporzionalità della sanzione disciplinare avuto riguardo al numero degli incarichi effettivamente svolti senza autorizzazione. La sospensione dallo stipendio e la ripetizione dei compensi rispondono a titoli distinti: la prima alla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la seconda a una pretesa che discende dalla legge. L’accertamento del momento in cui l’ufficio competente acquisisce la notizia di infrazione, ai fini del termine di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, attiene al fatto ed è sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta a tempo determinato da un’azienda sanitaria a partire dal 2011 e poi a tempo indeterminato dal 2013, ha impugnato la sanzione disciplinare di tre mesi di sospensione dallo stipendio e il recupero dei compensi percepiti per incarichi professionali svolti nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 in favore di terzi, asseritamente non autorizzati.
La lavoratrice ha sostenuto di aver ottenuto l’autorizzazione dalla dirigente della struttura cui era assegnata. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Potenza poi hanno respinto la domanda, rilevando la mancanza di un’autorizzazione conforme al modello di cui all’art. 53, commi 7 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001. Viene proposta impugnazione per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che censurano il rigetto dell’eccezione di tardività del procedimento disciplinare e l’inammissibilità della produzione documentale in appello. Il principio applicato è che il termine perentorio per la conclusione del procedimento decorre dall’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito, di una notizia di infrazione idonea a consentire l’avvio del procedimento nelle sue fasi essenziali. Non è censurabile l’accertamento in fatto che ha escluso tale idoneità nella documentazione invocata; le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Il quarto e l’ottavo motivo sono dichiarati inammissibili perché introducono questioni nuove, non trattate nella sentenza di appello e non dedotte nei gradi di merito con indicazione del relativo atto processuale.
Il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte richiama il principio per cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti non autorizzati e, in caso di inosservanza, il compenso deve essere versato nel bilancio dell’amministrazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 32199 del 2021. L’autorizzazione non può essere conferita per facta concludentia, secondo la sequenza procedimentale prevista dal legislatore (Cass. n. 29348 del 2022). La normativa garantisce l’obbligo di esclusività, con fondamento nell’art. 98 Cost., rafforzando l’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. (Sezioni Unite n. 25639 del 2020).
I motivi sesto e settimo sono invece fondati. La Corte d’Appello ha distinto la sanzione disciplinare dalla ripetizione dei compensi, quest’ultima priva di valore disciplinare ma discendente dalla legge. Poiché la riduzione delle somme da recuperare era correlata all’esclusione dell’illegittimità di alcuni incarichi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la quantità degli incarichi effettivamente svolti senza autorizzazione ai fini della proporzionalità della sanzione, mentre ha valorizzato il dato solo per la regolazione delle spese.
Il ricorso è accolto per quanto di ragione; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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