Esenzione IMU alloggi sociali non subordinata alla dichiarazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11191 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, legge n. 147/2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, opera per espressa previsione normativa (“non si applica”) e non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. L’onere dichiarativo posto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, riguarda i soli benefici fiscali di cui al medesimo art. 2 e, segnatamente, la detrazione per abitazione principale, non l’esenzione dal tributo. È pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice di merito decida su un beneficio fiscale mai dedotto dalla parte, sostituendo il thema decidendum prospettato con un’eccezione diversa.

Il Fatto

Un’azienda lombarda per l’edilizia residenziale impugna un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2017, deducendo l’esclusione dal tributo per gli immobili destinati ad alloggi sociali ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011. Il giudice di primo grado accoglie l’impugnazione. In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riforma la decisione e rigetta il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione richiesta dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013.

La società ricorre per cassazione con due motivi, rispettivamente per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011. Il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censura l’omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il thema decidendum prospettato riguardava l’esclusione dall’imposta ex art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011; il giudice di appello aveva invece deciso sulla spettanza del beneficio di cui all’art. 2, commi 4 e 5-bis, d.l. n. 102/2013, mai dedotto dalla parte.

La Corte ribadisce che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, petitum e causa petendi, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda (richiamata Cass. n. 17897/2019). Il motivo è pertanto fondato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della norma di esenzione. La Corte richiama il disposto dell’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, che impone la dichiarazione “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo”. Secondo l’orientamento già espresso da Cass. n. 23680/2020, confermato da Cass. n. 31214/2024, tale onere riguarda la detrazione per abitazione principale accordata dai commi 2 e 4 del medesimo art. 2, e non l’esenzione dal tributo introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011.

L’imposta municipale propria per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, per espressa previsione normativa, direttamente “non si applica”. Ne consegue che l’esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione. Irrilevante resta la contestazione circa il mancato beneficio del trasferimento compensativo del minor gettito per il Comune. Il legislatore ha inteso assimilare alle abitazioni principali, esenti in assenza di dichiarazione, gli immobili degli enti di edilizia residenziale destinati a alloggi sociali, in quanto volti a soddisfare una finalità pubblicistica di riduzione del disagio abitativo.

Accolti entrambi i motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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