Spoglio violento o clandestino: elemento soggettivo e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 12775 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spoglio, la condotta materiale che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa deve essere sorretta da dolo o colpa e la relativa prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell’onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione. L’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Il Fatto

Con ricorso depositato nel marzo 2012, il ricorrente adì il Tribunale di Tivoli per ottenere la reintegra del possesso di un locale, del quale era divenuto proprietario a seguito di decreto di trasferimento e nel cui possesso era stato immesso dall’ufficiale giudiziario nel marzo 2011. Lamentava che gli intimati avessero rimosso e sostituito il lucchetto apposto dall’ufficiale giudiziario, impedendogli l’uso del bene.

Il interdetto possessorio fu negato in entrambi i gradi, per difetto dell’animus spoliandi; nel merito la domanda fu rigettata dal Tribunale. La Corte d’appello, in totale riforma, condannò gli intimati al rilascio del locale, previa rimozione del lucchetto, e al rimborso integrale delle spese di entrambi i gradi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono infondati e già resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge. La Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione.

Sul secondo motivo, concernente la censura di manifesta illogicità della motivazione, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale”, individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa o incomprensibile, oltre che nell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso concreto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato: il ricorrente non vantava alcun titolo idoneo a legittimare il possesso del locale; era pacifica la diversità del lucchetto apposto in sede di immissione nel possesso; la colpa risiedeva nella consapevolezza di non vantare alcun diritto e nel non essersi astenuto dall’autorizzare la distruzione del lucchetto.

Quanto al primo motivo, la Corte afferma che lo spoglio è atto illecito che obbliga chi lo commette al risarcimento del danno; la condotta deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe su chi agisce in reintegrazione. L’accertamento dell’elemento soggettivo è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile se sorretto da motivazione logica e sufficiente. Il ricorrente pretendeva un nuovo pronunciamento sul compendio probatorio, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra alcun vizio denunciabile in cassazione, non essendo inquadrabile né nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né nel precedente n. 4. Il ricorso è pertanto rigettato; nessuna disposizione sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difesa. Il ricorrente è condannato ex art. 96 cod. proc. civ. al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *