Agevolazioni accise gasolio: rileva la categoria Euro di omologazione (Cass. civ. Sez. V n. 13112 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sul gasolio commerciale, le agevolazioni previste per i veicoli di una determinata categoria Euro si riferiscono alla categoria attribuita al veicolo in sede di omologazione, rappresentativa della complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale. Non rileva, a fini fiscali, che successivamente all’immatricolazione siano stati installati sistemi di riduzione della massa di particolato. L’installazione di un filtro antiparticolato su un veicolo originariamente omologato Euro 2 può valere ai fini di una classificazione superiore solo quanto al parametro delle emissioni di particolato, per consentire la circolazione nel rispetto delle norme antinquinamento, ma non incide sulla classificazione fiscale del mezzo. La norma agevolativa, di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE non osta a una normativa nazionale che escluda l’aliquota ridotta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Il Fatto

Una società operante nel settore del trasporto pubblico locale aveva acquistato diversi veicoli alimentati a gasolio, originariamente omologati in categoria Euro 2. Su tali mezzi aveva fatto installare, prima dell’anno d’imposta 2016, filtri antiparticolato per motori diesel. Secondo la società, l’intervento aveva ricondotto i veicoli alle categorie Euro 3 o Euro 5, con annotazione corrispondente sulle carte di circolazione e conferma in una perizia tecnica.

Su questa base la società chiese il rimborso dell’importo versato nel primo trimestre 2019 a titolo di accisa sul gasolio commerciale, invocando l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 e l’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995. L’Ufficio delle dogane respinse la richiesta, ritenendo preclusiva l’omologazione originaria in categoria Euro 2. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformò la decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sostiene che il riferimento normativo alla “categoria euro” riguardi le attuali ed effettive caratteristiche ambientali del veicolo, e non lo stato fotografato al momento dell’omologazione. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, le agevolazioni previste per i veicoli di una determinata categoria Euro si riferiscono alla categoria attribuita in sede di omologazione, non rilevando l’installazione successiva di sistemi di riduzione delle emissioni di particolato (Cass., Sez. Trib., n. 16009 del 2023).

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 ha escluso, dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta sul gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, aggiungendosi all’esclusione dei veicoli Euro 1 o inferiori già disposta dall’art. 1, comma 233, della legge n. 190/2014. L’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 contiene analoga definizione di gasolio commerciale, con la medesima esclusione.

La Corte valorizza il collegamento tra categoria Euro e procedura di omologazione, disciplinata dalla Direttiva 2007/46/CE, che certifica la conformità del veicolo agli standard tecnici e ambientali. Il d.m. Trasporti n. 39/2008 stabilisce che l’installazione di sistemi di riduzione della massa di particolato determina un diverso inquadramento ai soli fini dell’inquinamento da particolato, senza piena equiparazione alle categorie superiori. Le stesse carte di circolazione annotano l’inquadramento “ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato”. Nella medesima direzione si colloca la nota dell’Agenzia delle dogane del 7 marzo 2016.

La Corte esclude poi che la norma agevolativa, di natura eccezionale, possa essere interpretata estensivamente, richiamando il consolidato orientamento sul divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva delle agevolazioni fiscali (Cass., Sez. V, n. 10646 del 2005; Cass., Sez. V, n. 21144 del 2009; Cass., Sez. V, n. 1113 del 2017).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la nozione di gasolio commerciale ivi contenuta sarebbe vincolante e non modificabile dal legislatore nazionale. Anche tale motivo è infondato. La Direttiva non armonizza in modo esaustivo le aliquote, limitandosi a fissare livelli minimi di tassazione e lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità (Corte di giustizia, Autoservizi Giordano, C-513/18; Corte di giustizia, Tüke Busz, C-391/22). L’esclusione dei veicoli Euro 2 o inferiori non viola la normativa europea (Cass., Sez. V, n. 34882 del 2023). Non sussistono quindi i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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