Notifica non andata a buon fine e riattivazione tardiva: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. V n. 15228 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali, qualora la prima notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e completarlo entro un termine non superiore alla metà di quelli previsti dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. La riattivazione effettuata a notevole distanza di tempo non soddisfa il requisito di immediatezza, con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione. La disciplina trova applicazione anche nel processo tributario, in virtù del richiamo operato dall’art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, quale legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, un atto di contestazione di sanzioni conseguente all’accertamento di maggior reddito non dichiarato ai fini Ires e Irap per l’anno 2009. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva annullando il provvedimento per la mancata allegazione, in sede di notifica, dell’avviso di accertamento presupposto.
L’Amministrazione finanziaria proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, che lo dichiarava inammissibile perché notificato tardivamente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo la tempestività della notificazione, richiesta il lunedì successivo alla scadenza del termine caduto di sabato. Il contribuente non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare, d’ufficio, la regolarità della notificazione del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata era stata depositata il 10.12.2020. L’Amministrazione aveva spedito la notificazione a mezzo posta il 9.6.2021, ma la stessa non era andata a buon fine per mancato reperimento del difensore domiciliatario presso l’indirizzo indicato, con restituzione del plico al mittente e annotazione di “indirizzo insufficiente”.
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e completarlo entro il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. SU n. 14594 del 2016).
Nel caso di specie l’insuccesso della prima notificazione è ascrivibile alla responsabilità del notificante, che aveva indicato un indirizzo del difensore ampiamente incompleto. Non solo: la notificazione è stata rinnovata, e consegnata a mezzo Pec, soltanto il 26.3.2025, a distanza di anni dal primo tentativo. La Corte rileva come il corretto indirizzo, emergente dalla notificazione andata a buon fine nel processo connesso, recasse l’indicazione di una via e di un numero civico assenti nella prima notificazione.
Il requisito di immediatezza risulta dunque radicalmente disatteso. Poiché la riattivazione non è avvenuta nei tempi imposti dal richiamato principio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La Corte non liquida spese di lite, non avendo il contribuente svolto difese, e rileva l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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