Omesso esame della delibera comunale sui valori IMU: inammissibile il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se non indica il fatto storico (Cass. civ. Sez. 5 n. 19513 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, è riferito esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico, preciso e determinato, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che risulti decisivo per il giudizio. Tale vizio non può ricomprendere questioni o argomentazioni giuridiche, né il sindacato su valutazioni di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente il fatto controverso e la sua decisività, secondo i canoni fissati dalle Sezioni Unite n. 8054 del 2014. In assenza di tali puntuali indicazioni, il motivo è inammissibile. La valutazione della prova e la ricostruzione della vicenda fattuale costituiscono attività riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione immune da vizi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso tre avvisi di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’IMU per l’annualità 2012, relativamente ad aree edificabili. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Molise riformava la decisione, dichiarando la legittimità degli avvisi di accertamento e condannando il contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricordando che esso riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non già questioni o argomentazioni giuridiche, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8054 del 2014. Il ricorrente deve prospettare il vizio nel rispetto dei puntuali oneri di allegazione, indicando quale sia il fatto controverso e in cosa consista la sua decisività.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il ricorso non indicasse in alcuna parte il fatto storico di cui si assumeva l’omesso esame, limitandosi a censurare la mancata considerazione di una delibera comunale sui valori venali delle aree, profilo che attiene a una valutazione di merito e non a un fatto storico. Tale carenza è stata ritenuta di per sé sufficiente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha inoltre escluso la fondatezza del motivo, evidenziando che la sentenza impugnata contiene un’articolata motivazione. I giudici regionali avevano chiarito che l’indicazione della delibera comunale in base alla quale erano stati determinati i valori delle aree assolve all’onere di motivazione degli avvisi, non essendo necessario allegare gli atti preparatori.
Quanto alla valutazione delle aree, la Corte ha precisato che il sindacato richiesto dal ricorrente attiene a un accertamento di fatto riservato alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione laddove la motivazione sia coerente e immune da vizi, come nel caso esaminato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e alla rifusione dell’ulteriore importo del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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