Estratto di ruolo non impugnabile per carenza di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 16659 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, né lo è la sottesa cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata, se non nei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. L’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione, quale un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. La tutela del contribuente resta affidata alla fase esecutiva, dove può essere eccepita l’invalidità della notifica. I limiti di impugnabilità non comportano un difetto di tutela costituzionalmente rilevante, poiché ogni eventuale vulnus richiede un intervento normativo di sistema.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti al giudice tributario l’estratto di ruolo richiesto nel 2014 e le cartelle di pagamento sottostanti, sostenendo di non averne mai ricevuto rituale notifica. La Commissione tributaria provinciale di Milano dichiarava in parte il difetto di giurisdizione e, per il resto, rigettava il ricorso introduttivo.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla considerazione che l’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle non notificate configura, in realtà, un’azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo. Il processo tributario, invece, ha struttura di impugnazione-merito e il ruolo difetta di autonoma materialità.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215 del 2021. La norma consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo se il debitore prova uno specifico pregiudizio in procedura di appalto, nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Su questa linea si collocano le Sezioni Unite n. 26283/2022, che hanno fortemente circoscritto le impugnazioni tramite estratto di ruolo, subordinando l’interesse ad agire alla presenza di un pregiudizio concreto. Nel caso di specie non emerge alcun pignoramento o intimazione, donde l’inammissibilità del ricorso.
La Corte richiama poi la Corte cost. n. 190 del 2023, confermata da Corte cost. n. 81/2024, che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sulla norma, ritenendo necessario un intervento normativo di sistema. Nella stessa direzione le Sezioni Unite n. 12459 del 2024 escludono un difetto di tutela, valorizzando le difese esperibili in fase esecutiva. Da ultimo, l’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha ribadito che l’estratto di ruolo non è impugnabile fuori dai casi di pregiudizio dimostrato.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, salva la parte in cui in primo grado era stata declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese di lite sono compensate per tutti i gradi, in ragione degli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti.
Nota della Redazione
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