S.r.b., illegittimo il regolamento comunale che vieta l’adeguamento tecnologico (TAR Veneto n. 699 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 in materia di corretto insediamento urbanistico delle stazioni radio base non consente di vietare in modo generalizzato l’adeguamento tecnologico degli impianti già autorizzati. La disposizione regolamentare che, per gli impianti ricadenti in zona vietata, ammette esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria con esclusione di ogni forma di potenziamento contrasta con l’art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003, che liberalizza la modifica delle caratteristiche trasmissive mediante s.c.i.a.. Ne discende l’illegittimità derivata del provvedimento comunale che inibisce la prosecuzione dell’attività segnalata.
Il Fatto
La società di telefonia presentava al Comune una s.c.i.a. ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 per l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base realizzata nel 2021 sul tetto di un immobile comunale. L’intervento consisteva nella riconfigurazione degli apparati radio con adeguamento delle potenze e aggiunta della tecnologia GSM900, senza opere edilizie e senza modifica della sagoma dell’impianto. L’ARPAV rilasciava parere radioprotezionistico favorevole.
Il Comune, con provvedimento del gennaio 2025, disponeva il divieto di prosecuzione dei lavori e ordinava la rimozione degli effetti dannosi, sul presupposto che l’impianto ricadesse in zona classificata come vietata dal regolamento comunale e che l’art. 7, comma 3, del regolamento ammettesse in tale zona solo la manutenzione ordinaria. La società impugnava il provvedimento e la presupposta disposizione regolamentare davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione con altro giudizio, stante la diversa morfologia degli impianti e la diversa natura degli interventi. Supera poi l’eccezione di inammissibilità del Comune: le censure investono l’art. 7, comma 3, del regolamento e l’illegittimità derivata del provvedimento applicativo, profili che le eccezioni processuali non sono in grado di paralizzare.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5236 del 2024, invocata dal Comune, non è pertinente: essa riguarda l’art. 5 del regolamento, che disciplina la localizzazione di nuovi impianti, mentre la controversia concerne la disciplina degli impianti già esistenti. Il Collegio chiarisce inoltre che l’intervento non costituisce manutenzione ordinaria: secondo l’art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, tale categoria comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti esistenti. L’inserimento di nuovi sistemi elettromagnetici con differenti caratteristiche trasmissive configura invece una riconfigurazione tecnologica, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il punto centrale è il rapporto tra potestà regolamentare comunale e normativa statale. L’art. 44 del Codice subordina l’installazione di nuovi impianti ad autorizzazione, mentre l’art. 45 consente l’adeguamento degli impianti esistenti mediante s.c.i.a., con controllo ex post. L’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 impone ai Comuni di esercitare la potestà regolamentare nel rispetto delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, con esclusione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Ne consegue che l’art. 7, comma 3, del regolamento, impedendo ogni modifica funzionale degli impianti esistenti e imponendone di fatto la delocalizzazione, contrasta con l’art. 45 del Codice e con la ratio acceleratoria dell’ammodernamento della rete. Il Collegio accoglie anche il profilo dell’eccesso di potere: a fronte del parere ARPAV favorevole, il Comune non aveva margine per imporre la ricollocazione, poiché la materia delle emissioni elettromagnetiche è riservata allo Stato.
Il ricorso è accolto, con annullamento dell’art. 7, comma 3, del regolamento e, in via derivata, del provvedimento inibitorio. Spese compensate.
Nota della Redazione
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