Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 427 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in virtù del quale la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può provocare una pronuncia del giudice che si limiti a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, in presenza di tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né tantomeno sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, potendo solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Fatto
La ricorrente impugnava innanzi al TAR Abruzzo il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 14.04.2023, recante la designazione del Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto n. 56 del 18.07.2023 e gli atti connessi, concernenti la conferma della nomina del Presidente della Commissione Alloggi dell’ATER.
La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio. Con memoria depositata il 2 aprile 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione dei ricorsi. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, successivamente all’assegnazione del ricorso al relatore, la ricorrente aveva depositato una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, manifestando così una chiara volontà di rinuncia all’esito del giudizio.
Il Collegio ha quindi affermato che, in presenza di una espressa dichiarazione di tal genere, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. L’unica pronuncia possibile è quella che prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità del ricorso.
La Corte ha fondato tale conclusione sul principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Sul punto vengono richiamati i precedenti del Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503, del Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159 e del Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599, oltre ad altre pronunce conformi.
Il TAR ha precisato che la pronuncia di improcedibilità discende direttamente dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamato anche l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., e che non sussistono margini per una valutazione officiosa diversa da quella richiesta dalla parte. Sussistendo giusti motivi, il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, dichiarando improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
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Nota della Redazione
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