Ammonimento per stalking: legittimo anche in forma scritta e senza contraddittorio (TAR Veneto n. 708 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento questorile previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, costituisce un autonomo atto amministrativo di prevenzione, distinto e non prodromico rispetto alla valutazione del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. La sua adozione non richiede la prova del reato, essendo sufficiente una base indiziaria idonea a desumere, con ragionevole attendibilità, un comportamento persecutorio. L’adozione in forma scritta, in luogo dell’ammonimento orale con verbalizzazione, integra una mera irregolarità, poiché soddisfa le esigenze di certezza e garanzia del meccanismo procedimentale. Le ragioni di urgenza, funzionali a interrompere immediatamente l’azione persecutoria, giustificano la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento e alla previa audizione dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Venezia, in data 16-1-2024, gli ha imposto l’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. 23-2-2009 n. 11, convertito dalla legge 23-4-2009 n. 38, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e avvisandolo che, in caso di reiterazione, sarebbe stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen.

Il provvedimento trae origine dalla richiesta di un condomino, il quale ha rappresentato una serie di condotte minacciose e insulti subiti dal 2020, con conseguente mutamento delle proprie abitudini di vita e stato di ansia. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto sotto molteplici profili, dalla forma scritta alla carenza di istruttoria, fino alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutte le censure. Quanto alla dedotta illegittimità per l’adozione in forma scritta, il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale modalità, pur non riflettendo esattamente il paradigma normativo dell’ammonimento orale, integra una mera irregolarità, perché soddisfa le esigenze di certezza e di garanzia cui tende il meccanismo procedimentale dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 (TAR Lombardia n. 4182 del 2010, TAR Puglia n. 1543 del 2019).

Il Tribunale ha poi ribadito l’autonomia dell’ammonimento rispetto alla giurisdizione penale. Le valutazioni dell’Amministrazione e del giudice penale hanno presupposti e finalità differenti. L’atto questorile è uno strumento alternativo alla tutela giudiziaria, volto a esercitare, in tempi celeri e su base indiziaria, un’efficacia dissuasiva sull’autore della condotta molesta: esso non costituisce atto prodromico alla valutazione del reato, ma un autonomo atto amministrativo il cui sindacato non incide sulla riserva di giurisdizione del giudice penale (Sezioni Unite n. 36154 del 2023).

Quanto al presupposto del pericolo di commissione del reato, il Collegio ha chiarito che l’ammonimento ha presupposti diversi da quelli previsti per il reato di atti persecutori, poiché la sua funzione è quella di evitare ulteriori condotte lesive, con una logica probabilistica tipica del diritto amministrativo della prevenzione (Cons. Stato n. 907 del 2026). Nella specie le condotte descritte, di natura minacciosa e intimidatoria, sono idonee a rappresentare gli antecedenti causali delle più gravi condotte persecutorie. Il requisito dell’attualità del pericolo è stato ritenuto sussistente, essendo l’ultimo episodio del 27-9-2023 e l’ammonimento adottato il 16-1-2024.

Il TAR ha altresì escluso il vizio di istruttoria. Ai fini dell’ammonimento non occorre la prova del reato, ma è sufficiente desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura (Cons. Stato n. 758 del 2019). L’istanza del condomino conteneva una ricostruzione dettagliata, un elenco di soggetti in grado di confermare i fatti e documentazione medica attestante lo stato d’ansia. Rilevano inoltre i precedenti risultanti dalla Banca Dati Interforze.

Infine, è stata ritenuta infondata la censura sulla mancata attivazione del contraddittorio. L’ammonimento, per costante orientamento, è caratterizzato da esigenze di celerità e non necessita né della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né della previa audizione dell’autore dei comportamenti (Cons. Stato n. 907 del 2026; Cons. Stato n. 2419 del 2016). Le ragioni di urgenza, soggette a controllo giurisdizionale, giustificano la deroga al diritto di essere ascoltato, come riconosciuto anche dalla Corte EDU. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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