Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 6431 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione al patrimonio comunale è legittimo quando contiene una descrizione del bene acquisito articolata su identificazione catastale, quantificazione delle superfici e delimitazione geometrica, elementi che ne consentono l’immediata individuazione. Il frazionamento catastale successivo costituisce un mero adempimento esecutivo, privo di incidenza sulla legittimità dell’atto. L’inottemperanza sussiste quando permane l’organizzazione funzionale abitativa dell’immobile, essendo marginali le opere secondarie rimosse, poiché si configura un mutamento strutturale di destinazione d’uso. La dedotta carenza di motivazione non ricorre ove l’atto indichi le ragioni dell’inottemperanza e i criteri di individuazione dell’area.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile nel Comune di Grosseto, originariamente autorizzato quale annesso agricolo, trasformato di fatto in abitazione civile con interventi non autorizzati e difformi dalla DIA presentata nel 2009. Il Comune ingiungeva la demolizione con ordinanza del 2012, poi non impugnata e divenuta definitiva.
A seguito di sopralluogo del 2016, accertata la permanenza dell’uso residenziale nonostante la rimozione di alcune opere secondarie, il Comune dichiarava l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato e delle aree di sedime e pertinenza. Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, contestando l’indeterminatezza dell’area acquisita e il difetto di motivazione sull’uso abitativo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, esaminando congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 196 della l.r. Toscana n. 65 del 2014, nonché sul dedotto difetto di motivazione.
Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato descrive in modo completo e tecnicamente idoneo i beni acquisiti, articolandosi su tre livelli: identificazione catastale (foglio, particella, subalterno), quantificazione delle superfici del fabbricato, del sedime e della pertinenza, e delimitazione geometrica puntuale mediante distanze, confini e criteri cartografici. Tali elementi consentono l’immediata individuazione del bene e la futura attuazione delle operazioni catastali.
Ne deriva che il frazionamento catastale successivo è un mero adempimento esecutivo, privo di incidenza sulla legittimità dell’atto: l’eventuale indeterminatezza del bene, secondo la prospettazione dell’appellante, non è ravvisabile.
Quanto alla persistente inottemperanza, la Corte rileva che l’ordinanza di demolizione non è stata impugnata e che l’abuso edilizio è pertanto definitivamente accertato. Dagli accertamenti del 2016 emerge che l’immobile conserva un’organizzazione interna residenziale, che la funzione abitativa interessa l’intero organismo edilizio e che le opere rimosse sono marginali.
Pertanto l’abuso non è stato eliminato e permane un mutamento di destinazione d’uso strutturale. L’inottemperanza risulta pienamente integrata e la determinazione ablativa adeguatamente motivata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.