Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 5702 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione. In difetto di esecuzione nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica. Accolto il ricorso, il giudice ordina l’integrale esecuzione entro sessanta giorni e nomina, per l’ulteriore inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. La sentenza, non appellata, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.05.2023 ai fini dell’esecuzione.

Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza alcun adempimento, il difensore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di assegnazione della Carta per i medesimi anni scolastici e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre dato atto del deposito del certificato di non prodotta impugnazione, presupposto del passaggio in giudicato del titolo.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni giudiziali non risultano ottemperate, non essendo stata attribuita la Carta del docente né accreditate le relative somme. Sul punto ha richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione (Cass. S.U. n. 12533/01).

Il passaggio centrale riguarda la natura del titolo esecutivo: esso ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum del giudice. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice della cognizione, non in un’attività meramente formale.

La domanda di esecuzione è stata quindi accolta. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, procedendo al pagamento ove le somme non siano state nelle more erogate o percepite. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, assegnando ulteriori sessanta giorni e liquidando il compenso in euro 500,00 a carico dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il Collegio ha distinto le voci dovute da quelle non dovute. Sono riconosciute le spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali pubblicazione, esame e notifica della sentenza, atti accessori e diffida, con titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali, come quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Le spese di lite sono state liquidate in euro 1500,00, oltre accessori e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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