Indennizzo da revoca dell’accordo quadro per sopravvenuto interesse pubblico (C.G.A.R.S. n. 115 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo quadro stipulato tra un’amministrazione e un privato, sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, è suscettibile di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non di recesso di stampo privatistico, a prescindere dal nomen iuris utilizzato. La revoca degli atti negoziali che ne danno esecuzione è ammessa quando la relativa disciplina ne preveda il potere, in forza del combinato disposto dell’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e delle clausole contrattuali. La mancata previsione dell’indennizzo non inficia il provvedimento di revoca, ma la domanda di condanna va accolta ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge n. 241/1990, che impone di provvedere alla liquidazione in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Il Fatto

Una società attiva nella manutenzione di grandi yacht stipulava con un’agenzia pubblica un accordo quadro per avviare un nuovo corso produttivo di un arsenale militare. All’accordo seguivano due atti negoziali di esecuzione. Alla prima scadenza l’accordo si rinnovava automaticamente, ma l’agenzia contestava la clausola di tacito rinnovo, qualificando il rapporto come concessione demaniale marittima, e chiedeva il rilascio delle aree.

Dopo l’annullamento giurisdizionale delle prime note, l’agenzia avviava e concludeva un procedimento di revoca dell’accordo quadro e degli atti negoziali, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, negando ogni indennizzo. La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello al C.G.A.R.S., riproponendo cinque censure e lamentando la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. per la qualificazione d’ufficio dell’accordo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura procedurale. La qualificazione dell’accordo quadro come accordo sostitutivo di provvedimento, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, non costituisce una “questione” da sottoporre al contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di qualificazione giuridica dei fatti, sempre consentita al giudice.

Riemerso l’intero thema decidendum per la reiterazione dei motivi, il Collegio li esamina direttamente secondo la logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015. I primi quattro risultano infondati. Non sussiste la nullità per carenza di potere: l’accordo quadro va qualificato come accordo sostitutivo, revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Né manca il potere di revoca degli atti negoziali, previsto dall’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 dei due atti. Il preavviso semestrale pattuito è comunque soddisfatto, avendo l’agenzia manifestato l’intendimento con le note del 2024.

Non sussiste il dedotto difetto di competenza: il potere è stato esercitato dal Capo dell’Ufficio contenzioso e affari legali ai sensi dell’art. 140, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010. Quanto alle garanzie procedimentali, il termine di trenta giorni ex art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 è massimo e non minimo; la comunicazione di avvio contiene le informazioni ex art. 8; l’esplicitazione anticipata dei motivi è richiesta solo per la comunicazione ex art. 10-bis.

I sopravvenuti motivi di pubblico interesse sono correttamente indicati e non appaiono illogici o pretestuosi, godendo l’amministrazione di ampia discrezionalità nella valutazione del miglior utilizzo degli asset strategici per la difesa, anche in ragione del mutato quadro geopolitico.

Fondato è invece il quinto motivo. La mancata previsione dell’indennizzo non inficia la revoca, ma la domanda di condanna va accolta ex art. 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Quale parametro per il quantum, il Collegio assume la clausola dell’art. 15 dell’accordo quadro sul rimborso delle migliorie. Pronuncia quindi condanna generica ex art. 34, comma 4, c.p.a. e concede all’amministrazione sessanta giorni per proporre il pagamento. Appello in parte respinto e in parte accolto; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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