Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta VIA e condanna alle spese (TAR Umbria n. 123 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, il sopravvenuto rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, intervenuto in pendenza di causa, determina la piena soddisfazione della pretesa e la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’Amministrazione abbia provveduto solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna della parte pubblica al pagamento delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, pur in assenza di una pronuncia sull’an dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC aveva reso parere favorevole, condizionato all’ottemperanza di alcune prescrizioni ambientali.

La ricorrente ha dedotto l’inerzia delle Amministrazioni e l’inutile attivazione del procedimento di silenzio devolutivo. Costituitasi l’Avvocatura dello Stato, il Ministero ha depositato in data 21 gennaio 2026 il provvedimento di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il rilascio del provvedimento conclusivo di VIA, intervenuto in corso di causa, ha integralmente realizzato l’interesse sostanziale azionato con il ricorso. La pretesa di ottenere la definizione del procedimento risulta, dunque, pienamente soddisfatta.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, espressamente fondata sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La norma consente al giudice, investito della domanda avverso il silenzio, di definire il processo con tale formula quando l’Amministrazione provveda nelle more.

Il Tribunale ha quindi affermato che la riconosciuta soddisfazione della pretesa non preclude la condanna alle spese. L’esito del giudizio sorregge infatti il pagamento in favore della ricorrente, coerentemente con il principio secondo cui l’Amministrazione che provveda solo dopo la notificazione del ricorso non può sottrarsi ai costi del processo.

Il Collegio ha condannato entrambi i Ministeri evocati al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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