Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 595 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e vi provvede ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: ove questa non disponga sugli interessi legali, la relativa istanza è inammissibile o va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 397/2024 del 28.11.2024, l’accertamento del diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Emilia-Romagna, chiedendo l’ordine di esecuzione, l’accredito di 1.000,00 euro oltre interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione non lo ha contestato, non essendosi costituita. Sussistono pertanto i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza.

Risulta inoltre decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata il 12 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

Il Tribunale accoglie dunque la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente della struttura ministeriale competente, o un funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Quanto agli interessi legali, la domanda è rigettata. La sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018. Non è stata del resto proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati chiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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