Acquisizione sanante e trascrizione nel testo unico edilizia (C.G.A.R.S. n. 40 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non è un atto meramente ricognitivo, ma costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’opera abusiva e dell’area di sedime. È perciò fisiologico, e non contraddittorio, che l’atto qualificato come accertamento contenga le determinazioni consequenziali di acquisizione e pubblicità. La constatazione dall’esterno della persistente chiusura della tettoia è riscontro idoneo della mancata ottemperanza, quando l’abuso si manifesta con una tamponatura esterna e visibile. La genericità dell’area di sedime va esclusa quando il provvedimento richiami un verbale tecnico che indichi accessi, dimensioni e volume dell’opera.
Il Fatto
Il Comune di Agrigento, con ordinanza n. 27 dell’8 febbraio 2013, aveva ingiunto la demolizione di un vano di circa 35 mq ricavato al piano secondo di un immobile mediante tamponatura di una preesistente tettoia in legno con pannelli di cartongesso. La legittimità di quell’ingiunzione era stata confermata dal giudice amministrativo, con sentenza di appello n. 529/2021.
Accertata la mancata ottemperanza, il Dirigente del Settore V ha adottato il provvedimento n. 5 del 13 giugno 2018, notificato il 15 giugno 2018, recante attivazione delle misure acquisitive e pubblicitarie, con acquisizione al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari della tettoia e dell’area di sedime, individuata come porzione del lastrico solare. Il ricorso proposto dalla proprietaria è stato respinto dal TAR Sicilia con sentenza n. 1304/2023. L’appello insiste sulla contraddittorietà dell’atto, sul mancato accesso, sull’irregolarità delle notifiche e sull’indeterminatezza dell’area di sedime.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. delimita anzitutto il perimetro della controversia. La legittimità dell’ordinanza demolitoria n. 27/2013 e la qualificazione dell’opera sono ormai coperte dal giudicato interno formatosi con la sentenza n. 529/2021. Oggetto del giudizio è dunque il solo provvedimento consequenziale n. 5/2018, adottato in applicazione della sequenza repressiva dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Non regge la censura di contraddittorietà. L’atto, pur qualificandosi come accertamento di inottemperanza, contiene le determinazioni acquisitive e di trascrizione perché la disciplina edilizia attribuisce proprio all’accertamento, previa notifica, la funzione di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. È quindi fisiologico che l’atto contenga gli atti consequenziali della fase esecutiva e pubblicitaria.
Infondata è anche la critica sul mancato accesso. Il verbale del marzo 2018 dà conto di un sopralluogo eseguito, del tentativo di accesso da più ingressi e della mancata risposta, precisando che dall’esterno è stata verificata la persistenza della chiusura della tettoia con assi di legno. Poiché l’ordine demolitorio imponeva la rimozione di quella tamponatura, la constatazione esterna è riscontro intrinsecamente significativo della mancata ottemperanza, in continuità con la precedente comunicazione del 2013.
Quanto alle notifiche, il provvedimento dispone la notifica dell’accertamento e costruisce la trasmissione per l’immissione in possesso e la trascrizione come effetto successivo “ad avvenuta notifica”. L’atto risulta comunque notificato il 15 giugno 2018, l’appellante lo ha impugnato tempestivamente e ha dispiegato le proprie difese: nessuna concreta lesione del diritto di difesa è emersa.
La doglianza sull’area di sedime non persuade. Il provvedimento incorpora e richiama un verbale di consistenza: il tecnico comunale, recatosi sui luoghi il 13 marzo 2018, ha indicato l’accesso originario e un nuovo accesso pedonale, ha accertato dall’esterno che la tettoia al piano secondo era ancora chiusa con assi di legno e ha richiamato dimensioni (m 4,95 x m 7,05, pari a mq 34,90) e volume (mc 99,45 circa). La parte non dimostra l’impossibilità oggettiva di identificare la porzione, né un’acquisizione eccedente i limiti di legge.
La prospettata natura condominiale del fabbricato non travolge la legittimità dell’atto. L’amministrazione individua il bene inciso e collega l’acquisizione alla porzione di lastrico correlata all’opera abusiva; le questioni di riparto tra privati restano estranee al sindacato di legittimità e trovano disciplina nei rimedi civilistici. L’acquisizione, infine, non è alternativa alla tutela ripristinatoria, ma ne è presidio di effettività: l’opera acquisita è di regola destinata alla demolizione, salva la deliberazione consiliare nei casi tipizzati. L’appello è respinto; nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.