Esame avvocato: sindacato limitato sulla discrezionalità tecnica della commissione (TAR Lombardia n. 1220 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di valutazione esercitato dalle commissioni degli esami di abilitazione professionale costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti, della violazione delle regole di procedura e dell’illogicità manifesta, rilevabile ictu oculi dalla sola lettura degli atti. Il giudice della legittimità non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della commissione esaminatrice. La prescrizione che impone di sottoporre ai candidati “brevi questioni” e “casi pratici da risolvere” ammette un’interpretazione flessibile, adattabile dalla commissione in ragione della materia e del carattere necessariamente teorico dei presupposti applicativi. L’omessa illustrazione delle prove scritte, adempimento a carattere succinto e funzionale alla verifica della paternità degli elaborati, non è idonea a invalidare il giudizio finale di inidoneità.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato all’esame di abilitazione ad avvocato per l’anno 2019, non superando la prova orale presso la Corte di Appello di Milano con il punteggio di 157, inferiore alla soglia di 180 prevista per il conseguimento dell’abilitazione. Ha impugnato il verbale del 17 ottobre 2020, deducendo la violazione dell’art. 17 bis del r.d. n. 37 del 1934 e dei criteri fissati nel plenum delle Sottocommissioni del 22 luglio 2020, che imponevano di orientare le prove orali verso la presentazione di casi pratici.

Il Ministero della Giustizia si è costituito, insistendo per il rigetto del ricorso in rito e nel merito. Con ordinanza n. 64/21 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare. All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riportato le domande rivolte al candidato, relative a materie quali diritto internazionale privato, diritto dell’Unione europea, diritto ecclesiastico e diritto penale, qualificandole come quesiti di carattere generale. Su questa base ha respinto la censura di natura teorica e dottrinale dei quesiti.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza pacifica secondo cui la valutazione delle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio è soggetto al sindacato di legittimità solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta riscontrabile ab externo e ictu oculi. Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione.

Quanto alla nozione di “caso pratico da risolvere”, il Collegio ha osservato che la soluzione di casi concreti presuppone una conoscenza teorica approfondita degli istituti da applicare, che il candidato non ha dimostrato di possedere. Per materie come il diritto ecclesiastico e il diritto internazionale privato, quesiti di carattere strettamente pratico finirebbero per alterare i risultati dell’esame, favorendo la ristretta cerchia dei candidati con esperienza concreta in tali ambiti. È pertanto ragionevole un’interpretazione flessibile della nozione, adattabile dalla commissione di volta in volta.

Sull’asserita mancata comunicazione dei criteri di valutazione, il Tribunale ha rilevato che l’omessa lettura non è di per sé idonea a invalidare la procedura, richiamando TAR Calabria, Catanzaro, n. 1006 del 2015, e che la comunicazione è comunque avvenuta il 22 luglio 2020, come attestato nel verbale.

Con riguardo al secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 17 bis, comma 3, lett. a), del r.d. n. 37 del 1934: il candidato deve limitarsi a una “succinta illustrazione delle prove scritte”, funzionale alla verifica della paternità degli elaborati, e assolta tale funzione è consentito passare alla discussione delle brevi questioni di diritto. Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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