Revoca permesso soggiorno UE lungo periodo e valutazione autonoma pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 835 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, presuppone un giudizio di pericolosità sociale sorretto da motivazione articolata, che tenga conto non della sola condanna penale ma anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, con esclusione di ogni automatismo. La valutazione amministrativa di pericolosità è tuttavia autonoma rispetto a quella del giudice penale: il riconoscimento della sospensione condizionale della pena non la neutralizza. L’inserimento lavorativo e la presenza della famiglia sul territorio non costituiscono scudo assoluto avverso il diniego o la revoca, tanto più quando il reato ha colpito proprio i familiari. Il giudizio di pericolosità ostativo alla revoca preclude altresì il rilascio di un titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, in ragione del carattere unitario dell’atto.

Il Fatto

La Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in titolarità del ricorrente, valorizzando una condanna emessa dal Tribunale di Bologna il 21 dicembre 2022 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, commessi con modalità di particolare efferatezza e in presenza dei figli minori. L’Amministrazione ha desunto da tale condanna la pericolosità sociale dello straniero e ha escluso la possibilità di rilasciare altro titolo di soggiorno.

Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo la mancata valutazione in concreto della pericolosità, la rilevanza della sospensione condizionale subordinata alla frequenza di un corso antiviolenza, la serenità dei rapporti familiari attuali, la stabile occupazione e la presenza di tre figli minori nati in Italia. Con ordinanza del 22 maggio 2024 il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento, apprezzando il mancato esame, da parte della Questura, della possibilità di rilasciare un titolo temporaneo in ragione dell’inserimento socio-lavorativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, re melius perpensa, respinge il ricorso. Muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e dalla lettura combinata con la direttiva 2003/109/CE, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19: la revoca non può fondarsi sul solo precedente penale, ma richiede un esame specifico della natura del reato, del pericolo rappresentato, della durata del soggiorno e dei legami con il territorio.

Su questa base il TAR verifica la motivazione del provvedimento e la ritiene congrua. Richiama il principio secondo cui il reato di maltrattamenti contro familiari rientra tra quelli dell’art. 380 cod. proc. pen. e denota forte allarme sociale (Cons. Stato, sez. III, n. 8009 del 2022). Le valutazioni amministrative in materia di rilascio, rinnovo e revoca sono autonome rispetto a quelle penali, anche quanto ai benefici applicati (Cons. Stato, sez. III, n. 494 del 2019); la valutazione del giudice penale è solo uno degli elementi di cui l’Amministrazione tiene conto (Cons. Stato, sez. III, n. 4748 del 2022).

Il Collegio esclude che la sospensione condizionale sminuisca la riprovevolezza del fatto e che l’inserimento lavorativo e sociale, pur riconosciuto, prevalga sull’interesse statale al mantenimento dell’ordine pubblico. La presenza della famiglia non è scudo assoluto, tanto più che le vittime del reato sono i familiari stessi; resta salva la possibilità di accedere alla tutela dell’art. 31 TUI in favore dei figli minori.

Infine, il giudizio di pericolosità osta al rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, che presuppone l’insussistenza dei presupposti per l’espulsione. La valutazione amministrativa, sorretta dalle stesse ragioni poste a base della revoca, resiste al sindacato di legittimità per il carattere unitario dell’atto. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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