Annullata la delibera del Comune contermine che blocca l’accordo di pianificazione sull’interporto (TAR Piemonte n. 673 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comune contermine chiamato a partecipare all’accordo di pianificazione di un’opera di rilevanza sovracomunale non esercita un potere di veto sull’opera in sé, ma collabora alla definizione delle modalità attuative, tutelando gli interessi della propria comunità. Il suo eventuale dissenso deve fondarsi su criticità concretamente rappresentate e documentate in sede istruttoria. Il diniego oppositivo fondato su problematiche mai prospettate nei tavoli tecnici viola il principio di leale collaborazione tra amministrazioni e integra eccesso di potere. Le contestazioni generiche su consumo di suolo, impatto ambientale e viabilità, riferite a scelte pianificatorie già condivise a livello sovralocale, non sorreggono il rifiuto di approvare lo schema di accordo.
Il Fatto
Diverse associazioni ambientaliste, un comitato di residenti e un’azienda agricola hanno impugnato gli atti della sequenza procedimentale relativa allo sviluppo dell’area interportuale di Novara, articolata nei comparti T3a e T3b: il piano strategico di sviluppo industriale approvato dal Comune di Novara, gli atti regionali, provinciali e comunali di approvazione dello schema di accordo di pianificazione ex art. 15 legge n. 241/1990, e la delibera del Consiglio comunale di un comune contermine che ha negato l’approvazione dello schema.
Quest’ultimo diniego ha determinato l’arresto procedimentale. I proprietari dei terreni del comparto T3b e la società promotrice dell’intervento hanno impugnato la delibera di mancata approvazione, chiedendo anche accertarsi l’estraneità del comune contermine all’accordo. Tutti i ricorsi sono stati riuniti e decisi congiuntamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione del soggetto attuatore. L’atto di indirizzo del 2011 individua la società di gestione dell’interporto quale promotore degli interventi, ma non vieta il coinvolgimento di altri operatori che apportino risorse e disponibilità delle aree. L’unitarietà del piano, presentato congiuntamente dalle due società, garantisce il coordinamento richiesto: la fuoriuscita dei soci pubblici dall’azionariato non priva il gestore del ruolo riconosciutogli, né impedisce l’ampliamento dell’infrastruttura.
Quanto alla compatibilità urbanistica, il comparto T3b rientra nell’ambito destinato all’intermodalità e ammette l’uso D3, che include la logistica. La verifica di rifunzionalizzazione degli impianti esistenti non impone l’estensione dei binari ai comparti, ma la dimostrazione della sufficienza delle dotazioni: esigenza soddisfatta dagli interventi sul comparto T3a e dal sottopasso stradale di collegamento. Nessuna variante strutturale al PRG era dunque necessaria.
Sui piani sovraordinati, il Collegio osserva che PTR, PPR, PTP e i piani regionali di mobilità e logistica non vietano, ma promuovono lo sviluppo dell’interporto, imponendo misure di mitigazione e compensazione ambientale. Tali profili sono rimessi alla successiva pianificazione esecutiva e alla VAS, non potendo fondare l’illegittimità degli atti prodromici.
Il nucleo centrale riguarda il comune contermine. Il suo coinvolgimento nell’accordo è giustificato dall’incidenza potenziale del progetto sul suo territorio. Esso non esercita però un potere di veto, ma deve collaborare lealmente alla definizione delle modalità dell’intervento. Il Collegio accoglie le censure di contraddittorietà: il comune ha partecipato ai tavoli tecnici senza sollevare le criticità poi addotte, non ha chiesto la riapertura del confronto e ha assunto posizione oppositiva. Le contestazioni su consumo di suolo, impatto ambientale e viabilità sono generiche e non suffragate da istruttoria coeva. La delibera impugnata è pertanto annullata, mentre sono respinte le domande di accertamento dell’estraneità del comune all’accordo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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