L’ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente ai docenti precari (TAR Lazio n. 845 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione che, ritualmente intimata, non fornisca alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dalla sentenza passata in giudicato, è inottemperante. Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e dispone la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione stessa. Il diritto della docente a tempo determinato al beneficio economico della carta docente, ex art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo, deve essere soddisfatto con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, la sentenza n. 736/2024 che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento dell’importo di € 500,00 annui, per complessivi € 2.000,00. Avendo l’amministrazione lasciato inadempiuto il giudicato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione dei provvedimenti esecutivi e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, si era costituito con un mero atto di forma, senza fornire alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Tale circostanza, unita alla mancata ottemperanza nonostante il decreto presidenziale di sollecito, ha determinato l’accoglimento del ricorso per inottemperanza.
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, da attribuirsi con le modalità del D.P.C.M. del 28 novembre 2016. Il giudice amministrativo ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, adottando tutti gli adempimenti necessari e riconoscendo gli importi dovuti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Conformemente alle richieste della ricorrente, il TAR ha disposto la nomina di un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o di un funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni, qualora l’amministrazione resti inottemperante. Il compenso del commissario è stato liquidato in € 1.000,00, a carico del Ministero, salvo conguaglio.
La sentenza ha infine condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.