Previdenza complementare militari, legittimazione ai soli sindacati (TAR Piemonte n. 537 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento diretto all’istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la legittimazione a far valere l’eventuale inadempimento delle Amministrazioni spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali e ai comitati centrali di rappresentanza, titolati a partecipare alla negoziazione e alla concertazione, non già ai singoli dipendenti. Il sistema della previdenza complementare è integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e concertazione previste dall’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998: ne deriva che le singole Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, né sono previsti termini per l’attuazione. Manca quindi il presupposto della responsabilità amministrativa e la domanda risarcitoria per i danni da mancata istituzione dei fondi pensione è infondata.

Il Fatto

I ricorrenti, persone fisiche che lavorano o hanno lavorato nelle Forze Armate, hanno adito il TAR deducendo che, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori del settore privato e del pubblico impiego contrattualizzato, le Amministrazioni intimate non avrebbero attivato le forme pensionistiche complementari per il comparto difesa e sicurezza.

Hanno chiesto l’accertamento del diritto a beneficiare di un sistema previdenziale retributivo o, in subordine, fino all’avvio della previdenza complementare per il personale militare, nonché la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Inps, quest’ultimo eccependo il difetto di legittimazione passiva, l’incompetenza territoriale per due ricorrenti e l’inammissibilità del ricorso collettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via liminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps e la ritiene fondata. Il rapporto controverso attiene alle procedure di negoziazione e concertazione per l’istituzione di forme pensionistiche complementari: si tratta di procedimenti che non coinvolgono l’Istituto di previdenza, il quale, nell’inerzia delle parti chiamate ai procedimenti negoziali, non può modificare unilateralmente i meccanismi di computo delle prestazioni né destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi non ancora costituiti. L’Inps è pertanto estromesso dal giudizio.

Quanto alla competenza territoriale, sebbene sollevata dall’Inps, essa è esaminata d’ufficio e positivamente scrutinata: in mancanza di evidenze documentali contrarie, rileva non la residenza dei ricorrenti ma l’ubicazione della sede di servizio, non risultata smentita neppure dall’Amministrazione datrice di lavoro.

Nel merito, il ricorso collettivo è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e comunque infondato. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la legittimazione a far valere gli inadempimenti relativi all’adozione dei provvedimenti di attuazione della previdenza complementare appartiene ai soli titolari di un interesse concreto e attuale, ossia alle organizzazioni sindacali e ai comitati centrali di rappresentanza. I dipendenti sono portatori di un interesse solo indiretto, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, e non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento.

Anche prescindendo dall’inammissibilità, l’azione è infondata nel merito. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo fondato sull’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998, sull’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, sull’art. 3 del d.lgs. n. 252/2005 e sull’art. 67 del d.P.R. n. 254/1999. Da tale disciplina emerge che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva e, per i militari, delle specifiche procedure di concertazione.

Non essendovi obbligo autonomo né termini di attuazione, il personale è titolare di un interesse di mero fatto e non può pretendere il risarcimento del danno per la mancata attivazione della previdenza complementare. Analogamente è respinta la dedotta disparità di trattamento rispetto ai dipendenti contrattualizzati, in ragione della diversità delle fonti di disciplina del rapporto. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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