Il rito del silenzio non è esperibile per il pagamento di crediti (TAR Puglia n. 1109 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non è esperibile per ottenere il pagamento di crediti né, più in generale, per far valere pretese che solo apparentemente hanno ad oggetto una situazione di inerzia dell’amministrazione, concernendo invece diritti soggettivi. Va esclusa l’esperibilità di tale procedura quando la questione involga la determinazione dell’indennità di esproprio o l’accertamento di un indebito oggettivo, materie riservate al giudice ordinario. Mancando la titolarità di una posizione di interesse legittimo e l’interesse ad agire, il ricorso è inammissibile per difetto dei presupposti dell’azione.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Prefetto di Bari su alcune istanze volte a ottenere lo svincolo e la restituzione di somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Tali somme erano state versate nel 1979 a titolo di indennità di esproprio dal dante causa della ricorrente.
Il presupposto della domanda era l’avvenuto annullamento, con sentenza del TAR Puglia, del decreto di esproprio per incompetenza del Prefetto, decisione confermata in appello. Secondo la ricorrente, le somme depositate costituivano perciò un indebito oggettivo, con conseguente obbligo dell’amministrazione di emanare il provvedimento di svincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’an della configurabilità di un silenzio a fronte di una corrispondenza legale tra le parti, relativa a un procedimento espropriativo risalente al 1979 e contestualmente oggetto di azione innanzi al giudice ordinario per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione dei suoli.
Richiamando un orientamento consolidato (Cons. St., sez. V, n. 2787 del 2020; n. 5831 del 2019; n. 5607 del 2018), il TAR ribadisce che il rito del silenzio non può essere azionato per il pagamento di crediti e per pretese che concernono diritti soggettivi. Il rimedio presuppone una posizione di interesse legittimo e non può surrogare l’azione civile di accertamento.
Il Collegio richiama anche Cons. St., sez. IV, n. 860 del 2016, che esclude l’esperibilità della procedura ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. in caso di mancata determinazione dell’indennità di esproprio, laddove la questione sia già rimessa alla competente commissione provinciale.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha in parte interloquito nel procedimento e in altra parte nei giudizi attivati: difetta quindi l’inerzia. Sussiste, inoltre, una fattispecie dedotta di diritto soggettivo di credito, non esigibile mediante l’emanazione di provvedimenti di accertamento. Il Collegio valorizza anche il lungo tempo decorso dai fatti, la vicenda di cessazione del soggetto giuridico e la pendenza di una controversia civile.
In conclusione, mancano i presupposti del silenzio, ossia il titolo e l’interesse ad azionare l’azione giudiziale ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la natura e peculiarità della causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.