Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti per inerzia (TAR Piemonte n. 49 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda quando il titolo esecutivo, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., sia stato ritualmente notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al processo amministrativo di ottemperanza. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione nel dare esecuzione ai giudicati civili giustifica la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 4 del 14.1.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 738 oltre interessi legali, a titolo di retribuzione per docenza. La sentenza è stata notificata il 22.1.2025 ed è passata in giudicato.
Rimasta ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, la cui lettura va condotta in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il titolo è stato ritualmente notificato il 22.1.2025.
Il Collegio ha quindi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il Commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso di ricorsi analoghi nei quali l’Amministrazione risulta soccombente anche in punto di spese. Su tale premessa ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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