Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 50 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato pagamento della somma liquidata con sentenza del giudice ordinario, ritualmente notificata e passata in giudicato, integra inottemperanza al giudicato rilevante ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La mera dichiarazione dell’amministrazione che l’importo è “in fase di liquidazione”, non seguita da alcun atto di disposizione del pagamento né da prova della corresponsione, non esclude l’inerzia. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le azioni esecutive in danno dell’amministrazione, condiziona la proponibilità della domanda.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma a titolo di maggiore retribuzione spettante, oltre interessi legali. La sentenza è stata ritualmente notificata ed è passata in giudicato.

Stante la sua omessa esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Nel merito, il Ministero ha dichiarato che l’importo riconosciuto è “in fase di liquidazione”. Il Collegio osserva però che non risulta disposto alcun pagamento né prodotto un cedolino attestante la corresponsione del dovuto. Il prospetto allegato alla memoria ministeriale non dimostra di per sé l’avvenuto pagamento, e la ricorrente continua a palesare il mancato incasso. Persiste dunque l’inottemperanza al giudicato.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e liquidazione ridotta in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva. Infine, il Collegio rileva che l’inerzia accertata non è isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso di analogo tenore, e dispone l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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