Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 48 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del giudice ordinario è validamente formato con l’attestazione di conformità all’originale, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dopo l’abrogazione disposta dal D. Lgs. 149/2022. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza. Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico non ha diritto a un compenso autonomo, restando lo stesso assorbito in quello percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1184 del 9.5.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo corrispondente a 2,5 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali. La sentenza è stata notificata il 17.5.2024 ed è passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione è rimasta inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolare formazione del titolo esecutivo. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023, come confermato dal richiamo a T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, n. 3512 del 2024.

Quanto al profilo temporale, il Collegio ha rilevato che alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Tale termine, pensato per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, trova applicazione, secondo consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio, anche nel giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione, del resto, non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato.

Su queste premesse il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, perché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali, sempre nel termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che la ricorrente dovrà prontamente avvisare il commissario, con istanza indicante anche il codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo il richiamo a T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, n. 2439 del 2025.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero intimato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, e liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso di ricorsi analoghi, e ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *