Docenza retribuita all’estero del professore a tempo pieno e obbligo di retroversione (TAR Sicilia n. 1562 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo pieno che svolga funzioni didattiche retribuite presso un Ateneo estero è soggetto al regime autorizzativo di cui all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010. La libertà di svolgimento delle attività occasionali, anche retribuite, resta circoscritta a lezioni e seminari di carattere occasionale, non estendendosi alla didattica strutturata con predisposizione di programmi, esami e materiale didattico. In difetto di autorizzazione del Rettore, il compenso percepito è soggetto all’obbligo di retroversione in favore dell’amministrazione di appartenenza. La buona fede del docente è irrilevante ai fini dell’applicazione della misura restitutoria, rilevando solo sul piano disciplinare. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, professore a tempo pieno presso un Ateneo italiano, ha svolto attività didattica in qualità di visiting professor presso un Ateneo estero negli anni 2021, 2022 e 2023, per un totale di 66 ore nel 2021, 144 ore nel 2022 e 66 ore nel 2023, percependo un compenso di euro 55 lordi per ora, regolarmente dichiarato ai fini fiscali. Non aveva richiesto la preventiva autorizzazione prescritta dal regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità.

A seguito di notizie di stampa concernenti l’Ateneo estero, l’amministrazione di appartenenza ha chiesto al docente una relazione sulle attività svolte e, successivamente, lo ha onerato di versare i compensi ricevuti, richiamando l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 11, comma 1, del regolamento sulle incompatibilità. Il ricorrente ha impugnato la nota e, per quanto di ragione, il regolamento, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato anzitutto la questione del rapporto tra la disciplina generale sul pubblico impiego e la normativa speciale sull’ordinamento universitario. Secondo il ricorrente, l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), d.lgs. n. 165/2001 — che esclude dall’autorizzazione le attività di docenza e ricerca scientifica — troverebbe applicazione anche in favore dei professori universitari a tempo pieno. La tesi non è stata condivisa.

Il Tribunale ha osservato che le prescrizioni dell’art. 53, commi 6-7, d.lgs. n. 165/2001 riguardano l’intero settore del pubblico impiego. Per i professori universitari, la docenza e la ricerca non costituiscono un’attività marginale, ma il cuore dell’impegno istituzionale: accogliere la tesi del ricorrente comporterebbe che essi potrebbero svolgere liberamente qualsiasi attività di docenza retribuita, mentre l’autorizzazione sarebbe richiesta per attività di impatto ben più modesto. Ciò invertirebbe il rapporto tra regola ed eccezione delineato dal legislatore.

La conferma è stata rinvenuta nell’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010, che distingue tra attività occasionale, libera anche se retribuita, e funzioni didattiche e di ricerca, soggette a previa autorizzazione del Rettore. Nel caso concreto, dai contratti prodotti risultava che il ricorrente non si era limitato a lezioni o seminari, ma aveva predisposto programmi, svolto esami e consegnato materiale didattico: attività qualificabili come funzioni didattiche. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza contabile siciliana più recente.

Quanto alla pretesa buona fede, il Tribunale l’ha ritenuta irrilevante ai fini dell’obbligo restitutorio, rilevando al più sul piano disciplinare. Ha inoltre escluso che il regime di comunicazione preventiva previsto dal regolamento di Ateneo violi l’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010, trattandosi di un meccanismo collaborativo volto a verificare la sussumibilità delle attività e l’assenza di conflitti di interesse.

Infine, il Collegio ha respinto il motivo sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, applicando l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990: il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Ha poi escluso la sussistenza di un beneficium excussionis in favore dell’Ateneo estero erogante, poiché il compenso era stato effettivamente corrisposto. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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