Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 5640 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato quando non sia allegata prova dell’adempimento e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ove il titolo abbia ad oggetto un beneficio a fruizione temporalmente limitata, la scadenza del termine di utilizzazione non estingue l’obbligo: l’amministrazione è tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata a proprio favore, né l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Collegio nomina pertanto il commissario ad acta, cui spetta allocare la somma in bilancio ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1172/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

La parte espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale si costituiscono per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

Accerta quindi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ipotesi in cui sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Il Tribunale accoglie quindi la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato in un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il Collegio chiarisce infine che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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