Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1458 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., per dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, compresa la pronuncia del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento. L’inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 integra inadempimento del comando giudiziale e legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro termine, nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando l’inadempimento non presenti complessità e non sia giustificato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi euro 1.000,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 2 luglio 2025, era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, l’avvenuta notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiarando il ricorso ammissibile.
Nel merito, il TAR ha confermato che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi azionabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. La questione non riguardava la fondatezza del diritto accertato, ormai coperto da giudicato, ma soltanto l’esecuzione della relativa condanna.
Il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, attribuendo la Carta elettronica per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi di legge, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
In conformità alle richieste, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, con ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo l’applicazione non manifestamente iniqua: l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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