Immobile abusivo e diniego di permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 307 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un immobile edificato in assenza di titolo abilitativo è legittimo, non essendo consentito il rilascio ora per allora di un titolo edilizio ricognitivo. Non sussiste alcun legittimo affidamento in capo a chi ha edificato quando il Comune abbia reiteratamente rappresentato l’abusività dell’intervento con provvedimenti mai impugnati. Il parere favorevole della Commissione Edilizia non equivale a licenza edilizia e resta superato da un successivo parere negativo. La mancata dimostrazione della legittimità urbanistica ed edilizia del preesistente giustifica il diniego ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il dante causa della ricorrente ottenne nel 1964 dalla Commissione Edilizia un parere favorevole condizionato alla costruzione di un villino, dopo che la stessa Commissione aveva rilevato il contrasto con le norme di salvaguardia del PRG. Seguirono un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, una diffida e una nota del Sindaco che qualificava la costruzione come abusiva. Tali atti non furono impugnati e l’immobile venne comunque realizzato.
Dopo il sisma del 2009, che lo classificò inagibile, la ricorrente chiese nel 2018 un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento. Esperito il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Comune emise il diniego n. 15 del 30 gennaio 2020, rilevando la carenza di dimostrazione della legittimità urbanistica ed edilizia del fabbricato da sostituire. La ricorrente impugnò il provvedimento, deducendo la possibilità di un provvedimento ricognitivo con efficacia retroattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità del Comune, fondata sul mancato investimento di tutte le plurime ragioni di diniego, e respinge il ricorso per infondatezza nel merito, esaminando l’unico motivo articolato.
La questione centrale riguarda la dedotta possibilità di emanare un titolo edilizio ricognitivo con effetto ex tunc, fondato sulla buona fede dell’edificazione e sull’equiparazione, nella giurisprudenza dell’epoca, del parere favorevole della Commissione Edilizia alla licenza edilizia. Secondo la ricorrente, un simile titolo avrebbe neutralizzato i vincoli sopravvenuti ai fini della ricostruzione.
Il Tribunale esclude in radice la sussistenza di un legittimo affidamento. Il Comune aveva rappresentato fin dal 1964, con plurimi atti mai impugnati, l’abusività dell’immobile. Tali provvedimenti esprimevano la volontà dell’Amministrazione di negare l’esistenza del necessario titolo abilitativo e, quindi, negano la possibilità che si sia costituita una posizione di affidamento tutelabile. L’edificazione è avvenuta in assenza di titolo e nessun titolo poteva essere rilasciato ora per allora, essendosi il Comune già espresso sull’abusività.
Il Collegio condivide le argomentazioni del Comune secondo cui il parere favorevole della Commissione Edilizia e Ornato non costituisce valido titolo abilitativo, anche perché il fabbricato realizzato risulta di consistenza e volume superiori e quindi difforme dal progetto esaminato. Il parere favorevole del 4 febbraio 1964, richiamato dalla ricorrente, risulta inoltre superato dal successivo parere della medesima Commissione del 6 ottobre 1964.
L’abusività dell’originario immobile rende dunque legittimo il diniego, che ha correttamente valutato la mancanza della legittimità urbanistica ed edilizia del fabbricato da demolire e ricostruire. Il ricorso è respinto; le spese, liquidate in € 2.000,00, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Nota della Redazione
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