Porto d’armi e frequentazioni pregiudicate: legittimo il diniego del rinnovo (TAR Calabria n. 1812 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, il giudizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e persegue la finalità di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti pienamente affidabili. Il diniego di rinnovo del porto d’armi può fondarsi su una valutazione globale di elementi indiziari, quali i deferimenti all’autorità giudiziaria e la frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali. La frequentazione, anche saltuaria, di persone pregiudicate, accertata da organi di polizia in circostanze di tempo e luogo che escludono il mero contatto occasionale, costituisce indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa sull’affidabilità. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in assenza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ove emerga un quadro personologico non ascrivibile a buona condotta. Il sindacato giurisdizionale resta limitato all’esame della non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni compiute.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cosenza ha rigettato la sua istanza di rinnovo del titolo, adottato ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il provvedimento si fondava sull’accertamento di numerosi deferimenti all’autorità giudiziaria a carico del ricorrente e sulla frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi penali, valutati complessivamente come ostativi.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme del TULPS, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà e l’irragionevolezza del provvedimento, qualificandolo come frutto di un automatismo reiettivo contrastante con la natura discrezionale del potere esercitato. Ha inoltre contestato analiticamente gli episodi posti a base del diniego, derubricando le frequentazioni a incontri sporadici, e ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’amministrazione si è costituita depositando una relazione della Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi per connessione, rigettandoli. Ha rilevato che il provvedimento impugnato è diffusamente motivato, sia quanto ai deferimenti a carico del ricorrente, prevalentemente per reati contro il patrimonio, sia quanto alle frequentazioni con soggetti controindicati, coinvolti in delitti in materia di stupefacenti, contro l’incolumità individuale e in materia di detenzione d’armi.
La Questura aveva dato atto di numerosi controlli eseguiti in un ristretto arco temporale, che avevano visto il ricorrente accompagnarsi con soggetti pregiudicati. Secondo il TAR, la valutazione globale di tali episodi ha condotto non irragionevolmente l’amministrazione a denegare il rinnovo: dagli elementi fattuali emerge un quadro personologico particolarmente pregnante, idoneo a supportare un giudizio di inaffidabilità nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di P.S.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270). Ribadisce che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).
Quanto alla motivazione, osserva che essa non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, dovendosi il vaglio giurisdizionale limitare a verificare che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie (T.A.R. Toscana n. 345 del 2015; T.A.R. Emilia-Romagna n. 86 del 2015). Nel caso concreto la frequentazione di soggetti pregiudicati, in circostanze di tempo e luogo che escludono il mero contatto occasionale, è circostanza di per sé sola atta a escludere la piena affidabilità: non viene in discussione una limitazione sanzionatoria della libertà del singolo, ma un giudizio di affidabilità nell’uso di armi da fuoco, nell’ambito del quale anche la frequentazione saltuaria di pregiudicati può costituire indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria n. 320 del 2010; TAR Napoli n. 3250 del 2025).
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. Il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione in separato decreto, e le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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