Commissario ad acta senza compenso nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1377 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione non ha diritto ad alcun compenso quando sia un dirigente della stessa amministrazione intimata. L’attività di ausiliario del giudice rientra infatti nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario le aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, per un importo annuo di 500,00 euro, con riferimento a tre anni scolastici, con condanna del Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione dell’importo complessivo di 1.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

L’amministrazione intimata non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso. La scelta si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma riferibile, secondo il Collegio, a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha richiamato sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente giustifica la gratuità dell’incarico, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Il Tribunale ha infine avvertito che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono state determinate ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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