Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1375 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta docente, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. ove risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge sul processo equo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta docente nella misura di euro 1.000,00 per il servizio prestato sino al 30 giugno.
Formatosi il giudicato, il ricorrente ha notificato il titolo e, decorso inutilmente il termine dilatorio, ha proposto ricorso per l’esecuzione. L’amministrazione si è costituita in giudizio. La questione arriva al giudice amministrativo per la mancata spontanea esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, dalla documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, il passaggio in giudicato della sentenza è attestato agli atti del giudizio. Sotto il secondo, è provato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è quindi accolto. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Tribunale esclude il compenso in favore del commissario, nominando un dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama, in via analogica, la disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, che può essere applicata alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il giudice precisa poi che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari, in via analogica, per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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