Revoca del permesso di soggiorno per dichiarazione di ospitalità fittizia (TAR Sicilia n. 22 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Integra tale ipotesi la produzione, in sede procedimentale, di documentazione falsa finalizzata a ottenere il titolo. La falsa dichiarazione di ospitalità opera come fatto oggettivo, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché diversamente verrebbe meno la ratio della disciplina sul mendacio. La legittimità della revoca prescinde dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore ha revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciatogli. Il provvedimento si fonda sull’assunto che il titolo sia stato ottenuto «mediante mendaci dichiarazioni di ospitalità e di impiego lavorativo» in occasione della presentazione dell’istanza.

Il ricorso deduce violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Il ricorrente sostiene che il coinvolgimento penale di soggetti del CAF a cui si era rivolta la datrice di lavoro non possa andare a suo danno, non essendogli addebitata alcuna condotta penalmente rilevante, e invoca l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre alla sopravvenuta richiesta di rinnovo del permesso per motivi di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998: il permesso per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Sul piano interpretativo il Tribunale aderisce a un indirizzo consolidato. La produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi, come affermato da Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi. La falsa dichiarazione opera inoltre come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa, perché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina in materia di mendacio, in cui la dichiarazione rileva quale inidoneità allo scopo cui è diretta (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3188 del 2023).

Nel caso concreto il Collegio ritiene provato, alla luce della documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato — la relazione dell’Amministrazione, il dispositivo della sentenza penale del 23 giugno 2022 e il decreto di sequestro dei permessi di soggiorno rilasciati a 67 persone, tra cui il ricorrente, emesso dal GIP l’8 agosto 2022 — che il titolo sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia. Il decreto di sequestro evidenzia che le domande erano state avanzate sul presupposto di false dichiarazioni di regolarizzazione, assumendo falsamente la presenza in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa, mai in realtà svolta.

Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, dovendosi annoverare tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti anche quella in cui si accerti che lo straniero, al fine di ottenere il permesso, ha prodotto documentazione falsa. L’interpretazione è avvalorata dal combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, che impone all’Amministrazione, avvedutasi della falsità nella fase istruttoria, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate equitativamente in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, e con ordine alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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