Composizione comitati provinciali INPS e criterio di rappresentatività sindacale (TAR Sicilia n. 1066 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La composizione dei comitati provinciali dell’INPS è disciplinata dall’art. 35 del d.P.R. n. 639/1970, che impone la ripartizione dei membri tra i settori economici in relazione all’importanza e al grado di sviluppo delle attività produttive, alla consistenza numerica e all’indice annuo di occupazione, nonché al rapporto tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. I membri sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia. Il pluralismo partecipativo, pur costituendo valore di rilievo costituzionale, non legittima l’applicazione di coefficienti non previsti dalla norma primaria, né la disapplicazione del parametro legale o dei criteri di autovincolo fissati dall’amministrazione. Il provvedimento adottato in difetto di istruttoria e di motivazione è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
L’associazione sindacale ricorrente impugnava il decreto dirigenziale con cui l’amministrazione regionale aveva ricostituito il Comitato Provinciale INPS di Palermo, unitamente alla nota di convocazione della prima seduta. La doglianza muoveva dalla violazione dei criteri che la stessa amministrazione aveva enunciato nella nota n. 20279 del 12 marzo 2025, in particolare del principio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Alla ricorrente sarebbe stato assegnato un solo posto, in misura pari a un’altra associazione sindacale dotata di minore rappresentatività. Di qui il ricorso, affidato a un unico motivo, per violazione dei parametri costituzionali e legislativi richiamati e per eccesso di potere sotto i profili dell’autovincolo, dello sviamento, del difetto di istruttoria e della contraddittorietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’art. 35 del d.P.R. n. 639/1970, che demanda al direttore dell’ufficio provinciale del lavoro la ripartizione dei membri sulla base dei dati della camera di commercio e di quelli acquisiti dall’ufficio, sentite le organizzazioni sindacali locali. La disposizione àncora la ripartizione a parametri oggettivi: importanza e sviluppo delle attività produttive, consistenza numerica e indice annuo di occupazione, rapporto tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La norma qualifica espressamente come destinatarie delle nomine le organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia. Il criterio selettivo, dunque, non è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, ma è predeterminato dalla legge e funzionale proprio a garantire il pluralismo.
Nel caso concreto l’amministrazione aveva indicato in modo dettagliato i criteri di scelta, salvo poi applicare un coefficiente non previsto dalla normativa di riferimento, né ricompreso tra i criteri di valutazione enunciati. L’autovincolo formatosi con la nota n. 20279 del 12 marzo 2025 è stato quindi disatteso.
Il Collegio precisa che il pluralismo partecipativo non può determinare la disapplicazione del parametro normativo primario, peraltro richiamato dall’amministrazione nella nota con cui si era vincolata a criteri definiti. L’eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, è pertanto ravvisato.
Il ricorso è accolto. I provvedimenti impugnati sono annullati, con salvezza delle successive determinazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori in favore della ricorrente; nulla per le parti non costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.