Appalto rifiuti: motivi intrusi e verifica dell’anomalia dell’offerta (C.G.A.R.S. n. 65 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso in appello esposti in modo da sovrapporre l’esposizione dei fatti alle censure, mediante trascrizione degli atti del giudizio di primo grado e rinvii al contraddittorio di prime cure, non sono strutturati secondo la divisione tra fatto e motivi imposta dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. e sono esposti al rischio di inammissibilità, con il conseguente perimetro cognitivo del giudice di appello limitato alle sole critiche rivolte alla sentenza impugnata. L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non configura error in procedendo: il giudice di appello è legittimato a eliminare il vizio integrando la motivazione o decidendo sul merito. Il sindacato giurisdizionale sull’anomalia dell’offerta è limitato all’apprezzamento dell’intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni della stazione appaltante e della congruità dell’istruttoria, essendo preclusa al giudice un’autonoma verifica dell’anomalia, riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Fatto
La stazione appaltante indiceva una gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti e di igiene pubblica in due Comuni, per la durata di sette anni. All’esito delle operazioni la procedura era aggiudicata a una società controinteressata. La società seconda classificata, mandataria di una costituenda associazione temporanea di imprese, impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, l’aggiudicazione e gli atti presupposti, dolendosi dell’illegittimità della lex specialis e dell’offerta aggiudicataria.
Il TAR, assorbite le questioni preliminari e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, respingeva il ricorso nel merito e condannava la ricorrente alle spese. Avverso tale sentenza la società seconda classificata proponeva appello, deducendo l’erroneità delle motivazioni del primo giudice e riproponendo le domande demolitorie e risarcitorie. L’amministrazione regionale chiedeva l’estromissione, la controinteressata si costituiva riproponendo le eccezioni preliminari.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge la richiesta di estromissione dell’amministrazione regionale, poiché l’Ufficio regionale di committenza ha adottato la determina di aggiudicazione della gara per cui è causa. Passa poi alla questione di metodo. Richiamato l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., come sostituito dall’art. 1, lett. f), del d.lgs. n. 160/2012, applicabile all’appello per il rinvio dell’art. 38 cod. proc. amm., la Corte ricorda che i motivi privi di specifica indicazione sono inammissibili. La finalità della norma è porre argine ai ricorsi non strutturati secondo la divisione tra “fatto” e “motivi”, con il rischio dei c.d. motivi intrusi.
Nel caso di specie, l’appellante ha dichiarato di seguire una tecnica redazionale basata sulla trascrizione dei motivi di primo grado, delle memorie avversarie e dei capi di sentenza impugnati. Il Collegio prende atto che il perimetro della cognizione è determinato esclusivamente dalle critiche rivolte alla sentenza impugnata, con esclusione delle argomentazioni sovrapposte.
Il primo motivo di appello, incentrato sul travisamento da parte del TAR della censura relativa all’irrealizzabilità dell’offerta tecnica, è infondato. Dalla lettura del ricorso di primo grado emerge che il primo giudice ha vagliato le parti qualificanti del motivo, richiamando la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte tecniche. Caduto l’unico rilievo, non vi è luogo per l’esame del motivo riproposto.
Il secondo motivo, relativo all’omessa attivazione della verifica di anomalia dell’offerta, non è accolto. La Corte ricorda che l’omessa pronuncia del primo giudice non è error in procedendo e che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto singole inesattezze, dovendo l’apprezzamento essere globale. Il sindacato del giudice è limitato alle macroscopiche illegittimità. Poiché il disciplinare prevedeva la verifica solo per gli scostamenti significativi dei costi della manodopera, e l’offerta della controinteressata indicava costi superiori alla stima, la mancata attivazione non è illogica.
Quanto all’ultimo motivo, relativo ai CAM sulle emissioni dei mezzi, la Corte conferma la lettura del TAR: il d.m. 23 giugno 2022 richiama i CAM del d.m. 17 giugno 2021 quali specifiche tecniche necessarie al solo punto 7.1.1, riferibile a una diversa tipologia di appalto. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese e compensazione delle restanti.
Nota della Redazione
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