Ottemperanza al giudicato: penalità di mora e commissario ad acta nel rito (TAR Sicilia n. 988 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. All’inutile decorso di tale termine la parte interessata può attivare il commissario ad acta, nominato in via sostitutiva, il quale provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice, munus intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al soddisfo. È esclusa la rivalutazione monetaria per il pubblico dipendente in costanza di rapporto, per il divieto di cumulo con gli interessi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in loro favore, mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, oltre spese di lite.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le amministrazioni, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo, comprovato da attestazione in atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero resistente, con facoltà di delega.
La nomina avviene senza compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, e i precedenti TAR Calabria n. 479 del 2025, TAR Sicilia n. 291 del 2025, TAR Campania n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.
Il Tribunale disattende la domanda di rivalutazione monetaria: il giudice ordinario non si è pronunciato sul punto e, per giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 151 del 2022), le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, per il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La rivalutazione sarebbe riconoscibile solo se superiore agli interessi, ipotesi non documentata.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, e che il commissario deve depositare atti tramite la procedura P.A.T.. Dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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