Accesso agli atti e inammissibilità della reiterazione dell’istanza già riscontrata (TAR Sicilia n. 3074 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di una domanda di accesso ai documenti amministrativi è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante dell’accedente. In difetto di tali condizioni, la nuova istanza non riapre i termini per impugnare la prima determinazione dell’amministrazione. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. ha natura decadenziale e sarebbe aggirato se l’istanza di accesso fosse reiterabile ad libitum da chi non ha impugnato in termini il primo riscontro. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso proposto avverso il silenzio formatosi sulla seconda richiesta. La costituzione tardiva della parte intimata nel rito dell’accesso non è causa di inammissibilità, ma comporta preclusioni alle facoltà di deposito, restando ammesse le difese orali.

Il Fatto

Un comitato di cittadini presentava in data 9 aprile 2025 una richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, relativa al progetto di una passerella pedonale con ascensore in area sottoposta a vincolo. Il Comune riscontrava con nota di metà maggio 2025.

Ritenendo il riscontro incompleto, il comitato inviava il 21 maggio 2025 una nota di contestazione con ulteriore richiesta di documentazione, in particolare il verbale della commissione chiamata a esprimere il parere sul progetto. Decorso il termine, l’istanza si intendeva respinta. Il comitato ricorreva quindi per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto all’ostensione. Si costituivano il Comune, eccependo tardività e inammissibilità, e l’amministrazione regionale evocata come controinteressata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio estromette l’amministrazione regionale. Quale componente della commissione, essa non vanta un interesse differenziato e qualificato, uguale e contrario a quello del ricorrente all’ostensione del verbale, e il ricorrente non ha offerto elementi per qualificarla come controinteressata.

Sul rilievo di tardività della memoria comunale, il Tribunale ricorda che il termine di costituzione delle parti intimate, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm. e dimidiato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., non ha carattere perentorio. La costituzione tardiva comporta però preclusioni quanto a memorie, documenti e repliche, restando ammesse le difese orali, come nel caso di specie avvenuto in udienza, richiamando Cons. St. sez. IV n. 9789 del 2024.

Nel merito il ricorso è irricevibile. La prima richiesta risale al 9 aprile 2025 ed è stata riscontrata dal Comune con nota di metà maggio, ricevuta il 16 maggio. Se il ricorrente la riteneva non esaustiva, doveva impugnarla entro trenta giorni ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..

La nota del 21 maggio 2025 non vale quale nuova istanza di accesso. Essa è essenzialmente una nota di contestazione e reitera atti già richiesti con la prima domanda, segnatamente il verbale della commissione e gli atti sul finanziamento. Manca dunque quel fatto nuovo o quella diversa prospettazione dell’interesse che soli renderebbero ammissibile la reiterazione, secondo TAR Campania, Napoli, sez. IV n. 1601 del 2024.

Il termine per ricorrere avverso la prima determinazione ha natura decadenziale e sarebbe eluso se l’istanza fosse ripetibile senza limiti da chi non ha impugnato in termini. Il ricorso è quindi irricevibile, con conseguente revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condanna del comitato alle spese in favore del Comune, compensate verso l’amministrazione regionale estromessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *