Validazione del PEF è atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (TAR Puglia n. 814 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Ente Territorialmente Competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, adottato ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali e non è autonomamente impugnabile. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, che svolge un vaglio di coerenza regolatoria non meramente formale ma sostanziale. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale e ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale. I vizi della validazione vanno pertanto fatti valere insieme alla censura dell’approvazione finale, non essendo l’atto successivo travolto da effetto caducante per l’annullamento del primo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina n. 143 del 7 giugno 2024 con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 per un Comune pugliese. Deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Contestava inoltre la delibera comunale di approvazione della TARI per il 2024.
All’udienza pubblica il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa, evenienza già oggetto di specifica eccezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, scrutinava anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021 emerge che la validazione ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue.
Tale verifica della coerenza regolatoria, per l’ampiezza del suo oggetto e potendo l’Autorità richiedere ulteriori informazioni, dà luogo a un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023. Ne deriva che l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, come ribadito da Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9675 del 2024.
Non ricorre nel caso l’effetto caducante: l’atto successivo non è inevitabile conseguenza di quello anteriore senza nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Cons. di Stato, sez. VI, n. 2482 del 2011 e sez. V, n. 2530 del 2012. L’interesse della ricorrente potrà essere soddisfatto solo impugnando l’approvazione della tariffa da parte di ARERA insieme agli atti preparatori degli ETC. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9788 del 2024, che qualifica l’approvazione come controllo sostanziale e ritiene non configurabile alcun deficit di tutela neppure in caso di inerzia dell’Autorità, esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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