Diniego di condono edilizio illegittimo senza accertamento sulla data di realizzazione (TAR Sicilia n. 725 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un diniego di condono edilizio, l’amministrazione non può fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del procedimento originario, ma soltanto su elementi sopravvenuti o non conoscibili con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il diniego di sanatoria che ometta di accertare la data di realizzazione del manufatto originario — presupposto logico e giuridico imprescindibile quando si invochi la non assoggettabilità a titolo edilizio per epoca anteriore alla legge n. 765 del 1967 — è illegittimo per difetto di istruttoria. La mancata produzione di un parere richiesto all’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non giustifica il diniego quando, per la disciplina regionale vigente ratione temporis, quel parere debba intendersi formato per silenzio-assenso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile nel territorio del Comune di Carini, hanno impugnato il nuovo diniego di sanatoria edilizia adottato dall’amministrazione in data 22 marzo 2024, con il quale è stata respinta la domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985. L’immobile sarebbe stato realizzato dal dante causa nel 1966, fuori dal centro urbano e prima dell’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967.

Un primo diniego, adottato nel 2017 unitamente all’ordine di demolizione, era stato annullato con sentenza n. 417 del 2019 di questo Tribunale, passata in giudicato, che aveva censurato la mancata verifica della data di realizzazione dell’immobile. A seguito della riedizione del potere, il Comune ha nuovamente negato la sanatoria, prospettando la mancanza del nulla osta della Soprintendenza, l’inefficacia del nulla osta ANAS e la presenza di superfetazioni realizzate dopo il 1967.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso muovendo da una premessa di carattere sostanziale: la verifica dell’epoca di realizzazione del manufatto non è un adempimento marginale, ma il presupposto logico e giuridico della stessa riedizione del potere. Se l’immobile fosse stato edificato prima della legge n. 765 del 1967 e fuori dal centro abitato, esso non avrebbe richiesto alcun titolo edilizio e non sarebbe stato neppure soggetto a condono.

Su questa base il Collegio esamina i tre profili del nuovo diniego. Quanto al nulla osta della Soprintendenza, la richiesta risale al 2004 e non è mai stato adottato un provvedimento espresso. In applicazione della disciplina regionale vigente ratione temporis — art. 17 L.R. n. 4/2003 — deve ritenersi formato il silenzio-assenso, con la conseguenza che la mancata acquisizione del parere espresso non può sorreggere il diniego.

Anche il secondo motivo è respinto. Il nulla osta ANAS risulta rilasciato nel 2006 e il successivo procedimento di annullamento in autotutela, avviato nel 2010, non è stato definito con un provvedimento conclusivo. In assenza di una determinazione definitiva, il titolo deve ritenersi tuttora efficace e non ostativo alla sanatoria.

Il terzo profilo è quello che sorregge il principio più rilevante. L’amministrazione ha fondato il diniego su un generico raffronto tra riprese aerofotogrammetriche, senza produrre la documentazione né indicare l’epoca di realizzazione delle opere. L’istruttoria resta incompleta sia quanto al manufatto originario sia quanto alle asserite superfetazioni. Il Collegio richiama quindi l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento adottato a seguito del preavviso di rigetto, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria originaria o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza. Il Comune non ha dimostrato che le opere contestate costituiscano circostanze sopravvenute.

Il provvedimento è pertanto annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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