Concorso pubblico: tardività e difetto di interesse per punteggio titoli (TAR Sicilia n. 82 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso articolato in valutazione dei titoli e successiva prova pratica di idoneità, la graduatoria dei titoli è già definitiva quanto all’attribuzione dei punteggi, benché definita provvisoria rispetto ai meri scorrimenti. Ne discende che l’impugnazione della sola approvazione finale della graduatoria, senza tempestiva contestazione dei verbali che hanno cristallizzato i punteggi, è irricevibile per tardività. Il candidato che, per effetto del punteggio rivendicato, non avrebbe comunque conseguito la nomina difetta di interesse attuale e concreto, non essendo sufficiente l’astratta possibilità di un futuro scorrimento della graduatoria. La mancata prova del legale riconoscimento dell’ente formativo privato giustifica, nel merito, il diniego di valutazione del titolo.

Il Fatto

Un Comune ha indetto un concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato, con selezione per titoli e prova pratica di idoneità, ai sensi dell’art. 7 del bando e dei criteri del d.P.R.s. 5 aprile 2005. Il ricorrente ha partecipato e, nella graduatoria dei titoli, è stato collocato al ventiquattresimo posto con 21,50 punti.

Ritenendo non valutato un corso di formazione a distanza concluso con esame finale, ha chiesto in via amministrativa la rettifica del punteggio, fino a 23,90 punti. La Commissione ha respinto l’istanza. Approvata la graduatoria definitiva e nominati i vincitori, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura davanti al TAR, chiedendo la rivalutazione dei titoli e una migliore collocazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune. Secondo la prospettazione del ricorrente, il pregiudizio deriva dal punteggio attribuito ai titoli, che non gli ha consentito di accedere alla prova pratica in posizione utile. Ne consegue che gli atti immediatamente lesivi sono i verbali n. 4 e n. 5, mentre la determinazione conclusiva che approva la graduatoria e nomina i vincitori non è autonomamente lesiva.

Il TAR richiama il principio per cui, di regola, va impugnato il solo provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, poiché la graduatoria provvisoria è atto endoprocedimentale rettificabile. Rileva, tuttavia, che il principio non è qui in discussione: nella specie la graduatoria di merito è già definitiva quanto ai punteggi, essendo suscettibile di scostamenti solo per eventi incerti e imprevedibili, quali le rinunce dei candidati. Pertanto, benché definita provvisoria rispetto ai meri scorrimenti, essa va considerata definitiva e cristallizzata quanto ai punteggi equalizzati.

Il ricorso, notificato il 20 ottobre 2021, risulta quindi tardivo rispetto alla pubblicazione del verbale n. 5, conclusasi il 24 giugno 2021, ed è irricevibile.

Il Collegio esamina poi il difetto di interesse. Anche riconoscendo i 2,40 punti rivendicati, il ricorrente sarebbe giunto all’ottavo posto, posizione che non gli avrebbe consentito di vincere il concorso. Il richiamo all’art. 11 del bando e all’art. 1, comma 148, legge n. 160/2019 non regge, poiché lo scorrimento riguarda la graduatoria finale dei candidati idonei, non quella dei titoli, e l’interesse allo scorrimento è meramente astratto.

Nel merito, il TAR conferma il giudizio della Commissione: la documentazione prodotta non prova che l’istituto privato fosse legalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del d.P.R.s. 5 aprile 2005. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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