Verifica anomalia offerta come giudizio globale e sintetico sulla inaffidabilità complessiva (TAR Basilicata n. 182 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta deve essere globale e sintetico, non potendo risolversi in un’analisi atomistica e parcellizzata delle singole voci di costo. L’esclusione è legittima solo ove emerga l’inaffidabilità economica complessiva dell’offerta, dimostrandosi che il totale dei costi dell’appalto è maggiore del prezzo offerto e che non residua un utile, anche modesto. Le eventuali insufficienze o inesattezze su singole voci di prezzo sono irrilevanti se non incidono sull’equilibrio economico complessivo dell’offerta. Nell’ambito del subprocedimento di verifica, il concorrente può rimodulare i costi inizialmente indicati, senza modificare l’importo complessivo dell’offerta. Non è configurabile una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta deve considerarsi incongrua, potendo anche un utile modesto essere compensato da benefici indiretti.

Il Fatto

Una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per il servizio di noleggio e lavaggio di biancheria per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale vedeva classificarsi al primo posto un’ATI, con un punteggio complessivo di 100 punti, mentre al secondo si classificava un’altra società con 87,58 punti. La prima classificata aveva offerto un prezzo di € 14.380.967,20 sull’importo a base di gara di € 23.588.424,70. A seguito di un articolato e reiterato subprocedimento di verifica, la Commissione giudicatrice giudicava l’offerta “non congrua, seria, sostenibile e realizzabile”, rilevando plurime carenze nelle giustificazioni prodotte. La stazione appaltante escludeva quindi l’ATI e, successivamente, aggiudicava l’Accordo Quadro alla seconda classificata, che proponeva ricorso con motivi aggiunti e domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara e al difetto di motivazione. Il provvedimento di esclusione impugnato, infatti, non dimostra che il totale dei costi dell’appalto sia maggiore dell’offerta economica dell’ATI ricorrente, non residuando un utile anche modesto. La declaratoria di anomalia si fonda esclusivamente sulla valutazione di non esaustività delle spiegazioni fornite, senza un giudizio di complessiva incapienza economica del prezzo offerto rispetto alle prestazioni e ai relativi costi. La motivazione dell’esclusione difetta dell’accertamento e della concreta quantificazione economica delle ritenute sottostime di taluni costi, che avrebbero dovuto incidere sull’equilibrio economico dell’appalto.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, avendo ad oggetto l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non le singole voci che la compongono. Un’offerta è anomala se è in perdita, perché l’utile dichiarato è azzerato dai costi dell’appalto. Inoltre, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta sia per definizione incongrua, potendo anche un utile apparentemente modesto comportare benefici indiretti come l’arricchimento del curriculum o il consolidamento sul territorio.

Sono altresì fondate le censure di difetto di istruttoria. La ricorrente aveva giustificato i costi oggetto di contestazione: le fatture dei prodotti in campionatura erano state prodotte e comunque dalla documentazione poteva evincersi il costo totale; i costi della formazione erano assorbiti nel costo del personale, essendo i docenti responsabili interni, o impartita dal Medico del lavoro; il costo per i Responsabili operativi era stato quantificato in misura diversa da quella ipotizzata dalla Commissione; i preventivi dei presidi erano dettagliati e datati; il costo per i CAM era stato quantificato sulla base di stime associative. L’omessa o inadeguata valutazione di tale documentazione comporta il vizio di difetto di istruttoria e, in ogni caso, le eventuali insufficienze devono essere considerate nel giudizio globale sulla inattendibilità economica dell’offerta.

L’accoglimento di tali motivi comporta l’assorbimento delle ulteriori censure e l’illegittimità derivata dei motivi aggiunti. Il Tribunale annulla l’esclusione e l’aggiudicazione, disponendo la riapertura del sub-procedimento di verifica dell’anomalia alla luce dei principi espressi, ritenendo tale riapertura satisfattiva dell’interesse della ricorrente alla riammissione alla gara. Le spese sono compensate, con condanna della Regione al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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